Art. 47
Misure relative alla pesca di austromerluzzi
In vigore dal 10 gen 2024
Misure relative alla pesca di austromerluzzi
Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di austromerluzzi (Dissostichus spp.) nella zona dell'accordo SIOFA:
a)
non pratichino la pesca a profondità inferiori a 500 metri;
b)
abbiano a bordo in qualsiasi momento almeno un osservatore scientifico incaricato di osservare il 25 % degli ami salpati per trave per tutta la durata dell'attività di pesca; e
c)
effettuino la marcatura e il rilascio degli esemplari di austromerluzzi catturati in misura pari ad almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo. Una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzi, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio degli esemplari marcati.
Storico versioni
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