Art. 43.tit_1

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

In vigore dal 10 gen 2024
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Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Art. 43.tit_1 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo