Art. 44

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S

In vigore dal 10 gen 2024
Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangaro nel 2024 non superino il limite di cui all'allegato IG, tabella 2. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.
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Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S (Art. 44 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo