Art. 42

Gestione della pesca con FAD

In vigore dal 10 gen 2024
Gestione della pesca con FAD 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l'assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2024 e le ore 24:00 del 30 settembre 2024. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per due mesi supplementari, dalle ore 00:00 del 1o aprile 2024 alle ore 24:00 del 31 maggio 2024, oppure dalle ore 00:00 del 1o novembre 2024 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2024. 3.   Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2024, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura scelti dagli Stati membri prima del 1o marzo 2024. 4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.
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Gestione della pesca con FAD (Art. 42 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo