Art. 42 · Gestione della pesca con FAD

Art. 42

Gestione della pesca con FAD

In vigore dal 10 gen 2024
Gestione della pesca con FAD 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l'assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1o luglio 2024 e le ore 24:00 del 30 settembre 2024. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per due mesi supplementari, dalle ore 00:00 del 1o aprile 2024 alle ore 24:00 del 31 maggio 2024, oppure dalle ore 00:00 del 1o novembre 2024 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2024. 3.   Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2024, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura scelti dagli Stati membri prima del 1o marzo 2024. 4.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.
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