Art. 43
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
In vigore dal 10 gen 2024
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.
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