Art. 43 · Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Art. 43

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

In vigore dal 10 gen 2024
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.
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