Art. 7

Frazionamento delle partite di luppolo

In vigore dal 14 dic 2023
Frazionamento delle partite di luppolo 1.   Nel caso in cui una partita certificata di luppolo sia sottoposta a frazionamento per la vendita, il prodotto è accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore che riporta il peso della parte venduta. 2.   Nella fattura o nel documento commerciale figurano inoltre le seguenti informazioni ricavate dal certificato di cui all’: a) la designazione del prodotto; b) il peso lordo o il peso netto della partita certificata originaria; c) il luogo e la zona di produzione; d) la varietà; e) l’anno di raccolta; f) il numero di riferimento unico del certificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:602:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo