Art. 5
Esenzioni dall’obbligo di certificazione
In vigore dal 14 dic 2023
Esenzioni dall’obbligo di certificazione
L’obbligo di certificazione di cui all’ non si applica:
a)
al luppolo raccolto su terreni di proprietà di una fabbrica di birra o coltivato sotto contratto per una fabbrica di birra e utilizzato da quest’ultima tale quale o trasformato;
b)
ai prodotti derivati dal luppolo trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, a condizione che siano utilizzati dalla fabbrica;
c)
al luppolo e ai prodotti derivati dal luppolo destinati alla vendita ai privati per uso proprio, condizionati in piccole confezioni di peso non superiore a 5 kg per il luppolo in coni, il luppolo in polvere e i pellet di luppolo e non superiore a 1 kg per gli estratti di luppolo o i prodotti isomerizzati derivati dal luppolo, sul cui imballaggio figurano la designazione del prodotto e il peso.
Storico versioni
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