Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/601, si intende per: a) «luppolo in coni» o «luppolo», le infiorescenze della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm; b) «luppolo non preparato», il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio; c) «luppolo preparato», il luppolo che ha subito le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale; d) «luppolo contenente semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi superiore al 2 % del suo peso dopo l’essiccamento; e) «luppolo senza semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi non superiore al 2 % del suo peso dopo l’essiccamento; f) «prodotto derivato dal luppolo», un prodotto derivato dal luppolo in coni che ha subito una trasformazione più importante, come luppolo in polvere, pellet o estratti di luppolo; g) «prodotto isomerizzato derivato dal luppolo», il prodotto derivato dal luppolo nel quale gli acidi alfa hanno subito un’isomerizzazione quasi totale; h) «partita», un numero di colli di luppolo aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore; i) «zone di produzione del luppolo», le zone o le regioni di produzione il cui elenco è stilato dagli Stati membri interessati; j) «sigillatura», la chiusura dell’imballaggio applicata in modo tale da essere danneggiata al momento dell’apertura; k) «bollatura», etichettatura e identificazione; l) «circuito operativo chiuso», un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato in modo da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti trasformati. Il circuito operativo chiuso inizia al momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o i prodotti derivati da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell’imballaggio che contiene il luppolo preparato o il prodotto derivato trasformato; m) «autorità di certificazione competente», l’organismo o il servizio incaricato dallo Stato membro di effettuare la certificazione e di approvare e controllare i centri di certificazione e gli addetti riconosciuti; n) «centro di certificazione», il luogo in cui è effettuata la certificazione; o) «rappresentanti di un’autorità di certificazione competente», il personale alle dipendenze dell’autorità di certificazione competente o alle dipendenze di terzi, autorizzato dall’autorità di certificazione competente a svolgere compiti di certificazione; p) «controllo ufficiale», la supervisione delle attività di certificazione da parte dell’autorità di certificazione competente o dei suoi rappresentanti.
Storico versioni

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