Art. 3
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/601, si intende per:
a)
«luppolo in coni» o «luppolo», le infiorescenze della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
b)
«luppolo non preparato», il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio;
c)
«luppolo preparato», il luppolo che ha subito le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale;
d)
«luppolo contenente semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi superiore al 2 % del suo peso dopo l’essiccamento;
e)
«luppolo senza semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi non superiore al 2 % del suo peso dopo l’essiccamento;
f)
«prodotto derivato dal luppolo», un prodotto derivato dal luppolo in coni che ha subito una trasformazione più importante, come luppolo in polvere, pellet o estratti di luppolo;
g)
«prodotto isomerizzato derivato dal luppolo», il prodotto derivato dal luppolo nel quale gli acidi alfa hanno subito un’isomerizzazione quasi totale;
h)
«partita», un numero di colli di luppolo aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore;
i)
«zone di produzione del luppolo», le zone o le regioni di produzione il cui elenco è stilato dagli Stati membri interessati;
j)
«sigillatura», la chiusura dell’imballaggio applicata in modo tale da essere danneggiata al momento dell’apertura;
k)
«bollatura», etichettatura e identificazione;
l)
«circuito operativo chiuso», un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato in modo da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti trasformati. Il circuito operativo chiuso inizia al momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o i prodotti derivati da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell’imballaggio che contiene il luppolo preparato o il prodotto derivato trasformato;
m)
«autorità di certificazione competente», l’organismo o il servizio incaricato dallo Stato membro di effettuare la certificazione e di approvare e controllare i centri di certificazione e gli addetti riconosciuti;
n)
«centro di certificazione», il luogo in cui è effettuata la certificazione;
o)
«rappresentanti di un’autorità di certificazione competente», il personale alle dipendenze dell’autorità di certificazione competente o alle dipendenze di terzi, autorizzato dall’autorità di certificazione competente a svolgere compiti di certificazione;
p)
«controllo ufficiale», la supervisione delle attività di certificazione da parte dell’autorità di certificazione competente o dei suoi rappresentanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:602:oj#art-3