Art. 4
Commercializzazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo
In vigore dal 14 dic 2023
Commercializzazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo
Il luppolo in coni e i prodotti derivati dal luppolo raccolti e/o preparati all’interno dell’Unione possono essere commercializzati solo se sono stati sottoposti a una procedura di certificazione a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 e sono accompagnati dal certificato di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
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