Art. 6

Disposizioni particolari per le fabbriche di birra

In vigore dal 14 dic 2023
Disposizioni particolari per le fabbriche di birra 1.   Per il luppolo coltivato da una fabbrica di birra su terreni propri o coltivato sotto contratto per una fabbrica di birra e destinato a essere utilizzato dalla fabbrica, entro il 15 novembre di ogni anno la fabbrica di birra trasmette all’autorità di certificazione competente una dichiarazione di raccolta relativa alle varietà coltivate, ai quantitativi raccolti, ai luoghi di produzione e alle superfici coltivate, con il relativo riferimento catastale o un’altra indicazione ufficiale equivalente. 2.   Nel caso del luppolo trasformato sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, prima dell’entrata del luppolo nello stabilimento di trasformazione la fabbrica di birra fornisce al trasformatore e all’autorità di certificazione competente un documento relativo alla trasformazione che riporta le seguenti informazioni: a) il numero di riferimento unico che identifica contratto; b) la fabbrica di birra destinataria; c) il nome e l’indirizzo dello stabilimento di trasformazione; d) il numero di riferimento unico del certificato che accompagna il luppolo o i prodotti derivati dal luppolo da sottoporre a trasformazione e/o, nel caso del luppolo importato, l’attestato di equivalenza di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e/o una copia della dichiarazione di raccolta del luppolo da sottoporre a trasformazione. 3.   Dopo l’operazione di trasformazione, il trasformatore riporta sul documento relativo alla trasformazione le indicazioni seguenti: a) la designazione del prodotto trasformato; b) il peso del prodotto trasformato. 4.   Sul documento relativo alla trasformazione di cui al paragrafo 2 è apposto un numero di riferimento unico che va riportato anche sull’imballaggio. Sul documento e sull’imballaggio è apposta la seguente dicitura supplementare: «luppolo/prodotti derivati dal luppolo per uso proprio; è vietata la commercializzazione».
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