Art. 7
Frazionamento delle partite di luppolo
In vigore dal 14 dic 2023
Frazionamento delle partite di luppolo
1. Nel caso in cui una partita certificata di luppolo sia sottoposta a frazionamento per la vendita, il prodotto è accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore che riporta il peso della parte venduta.
2. Nella fattura o nel documento commerciale figurano inoltre le seguenti informazioni ricavate dal certificato di cui all’:
a)
la designazione del prodotto;
b)
il peso lordo o il peso netto della partita certificata originaria;
c)
il luogo e la zona di produzione;
d)
la varietà;
e)
l’anno di raccolta;
f)
il numero di riferimento unico del certificato.
Storico versioni
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