Art. 8
Salvaguardie durante la produzione di prodotti derivati dal luppolo
In vigore dal 14 dic 2023
Salvaguardie durante la produzione di prodotti derivati dal luppolo
1. I prodotti derivati dal luppolo possono essere certificati soltanto se i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente sono presenti ogniqualvolta abbia luogo una trasformazione. I rappresentanti dell’autorità competente sorvegliano la trasformazione in ogni sua fase, dal momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo certificato o il prodotto certificato derivato da sottoporre a trasformazione fino al completamento delle operazioni di imballaggio, sigillatura e bollatura del prodotto derivato finale.
2. Non è richiesta la presenza dei rappresentanti dell’autorità di certificazione competente durante la trasformazione fintantoché sia possibile garantire, con mezzi tecnici approvati dall’autorità di certificazione competente, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. I prodotti derivati dal luppolo possono essere certificati solo se, prima di passare a una partita diversa in un impianto di trasformazione, è stato garantito che l’impianto sia vuoto, almeno nella misura necessaria a evitare la mescolanza di prodotti di due partite diverse.
Storico versioni
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