Art. 7
Verifica dei criteri minimi di qualità del luppolo non preparato
In vigore dal 14 dic 2023
Verifica dei criteri minimi di qualità del luppolo non preparato
1. Il possesso del requisito minimo di commercializzazione relativo al tenore di umidità del luppolo di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2897 è verificato dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente con uno dei metodi descritti nell’allegato IV, sezione B, del presente regolamento e deve fornire risultati con due scarti tipo. In caso di contestazione il possesso del requisito è verificato secondo il metodo descritto nell’allegato IV, sezione B, punto 1 del presente regolamento.
2. La verifica del possesso dei requisiti minimi di commercializzazione diversi dal tenore di umidità è effettuata secondo le pratiche commerciali correnti.
In caso di contestazione riguardo al contenuto di corpi estranei, tuttavia, è utilizzato il metodo descritto nell’allegato IV, sezione C.
3. Per l’applicazione dei metodi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2, il prelievo e il trattamento dei campioni sono effettuati secondo il metodo descritto nell’allegato IV, sezione A. In ciascuna partita sono prelevati campioni da almeno un collo su 10 e comunque da almeno due colli di una medesima partita.
Storico versioni
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