Art. 9
Informazioni e tenuta dei registri da parte degli impianti di trasformazione
In vigore dal 14 dic 2023
Informazioni e tenuta dei registri da parte degli impianti di trasformazione
1. Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo forniscono all’autorità di certificazione competente tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’impianto di trasformazione, nonché le misure in atto per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo tengono una registrazione esatta dei quantitativi di luppolo trasformati. Per ogni partita di luppolo da sottoporre a trasformazione sono registrati dettagliatamente il peso dei prodotti di partenza e del prodotto trasformato ottenuto.
Per i prodotti di partenza sono altresì registrati i numeri di riferimento unico del certificato per tutte le partite, la varietà e la regione di produzione del luppolo. Qualora nella produzione di una stessa partita sia utilizzato luppolo di più di una varietà o di più di una regione di produzione, sono indicate nei registri le rispettive proporzioni di peso.
Per il prodotto trasformato è inoltre registrata la varietà e la regione di produzione oppure, nel caso delle miscele, la composizione per varietà e/o regioni di produzione. I pesi possono essere arrotondati al chilogrammo più vicino.
3. Non appena terminata la trasformazione di una partita, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente firmano i registri. Gli addetti agli impianti di trasformazione conservano i registri per almeno 3 anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:601:oj#art-9