Art. 10

Autorità di certificazione competente

In vigore dal 14 dic 2023
Autorità di certificazione competente 1.   Gli Stati membri designano le autorità di certificazione competenti e garantiscono l’esistenza e l’operatività dei controlli e dei manuali delle procedure necessari a garantire una qualità minima del luppolo certificato e dei prodotti certificati derivati dal luppolo, il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la tracciabilità del luppolo e dei prodotti derivati a livello di partita. 2.   L’autorità di certificazione competente riconosce i centri di certificazione autorizzati ad effettuare la certificazione del luppolo e/o dei prodotti derivati dal luppolo e può assegnare loro un codice numerico a norma dell’allegato II, punto 1.
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