Art. 12

Revoca del riconoscimento

In vigore dal 14 dic 2023
Revoca del riconoscimento 1.   L’autorità di certificazione competente revoca il riconoscimento di un centro di certificazione qualora constati che nella preparazione dei prodotti derivati dal luppolo sono stati utilizzati componenti non ammessi, o che i componenti utilizzati non sono conformi alle indicazioni contenute nel certificato ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, e qualora ciò sia imputabile al centro di certificazione interessati, o qualora il centro di certificazione non adempiano all’obbligo di notifica di cui all’ o presentino notifiche non corrette. 2.   Il riconoscimento non può essere concesso nuovamente nei 12 mesi successivi alla data della revoca. Su richiesta del centro di certificazione cui è stato revocato il riconoscimento, il riconoscimento può essere nuovamente concesso dopo tale periodo se l’autorità di certificazione ritiene soddisfacenti le azioni correttive adottate.
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