Art. 14

Notifiche alla Commissione

In vigore dal 14 dic 2023
Notifiche alla Commissione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno: a) un elenco delle rispettive zone di produzione del luppolo; b) nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione; c) un elenco dei centri di certificazione sul proprio territorio con il codice numerico assegnato a ciascun centro di certificazione. 2.   Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. 3.   La cancellazione di un centro di certificazione dall’elenco nazionale è notificata senza indugio alla Commissione.
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