Art. 14
Notifiche alla Commissione
In vigore dal 14 dic 2023
Notifiche alla Commissione
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno:
a)
un elenco delle rispettive zone di produzione del luppolo;
b)
nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione;
c)
un elenco dei centri di certificazione sul proprio territorio con il codice numerico assegnato a ciascun centro di certificazione.
2. Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
3. La cancellazione di un centro di certificazione dall’elenco nazionale è notificata senza indugio alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:601:oj#art-14