Art. 14 · Notifiche alla Commissione

Art. 14

Notifiche alla Commissione

In vigore dal 14 dic 2023
Notifiche alla Commissione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno: a) un elenco delle rispettive zone di produzione del luppolo; b) nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione; c) un elenco dei centri di certificazione sul proprio territorio con il codice numerico assegnato a ciascun centro di certificazione. 2.   Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. 3.   La cancellazione di un centro di certificazione dall’elenco nazionale è notificata senza indugio alla Commissione.
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