Art. 4

Certificato

In vigore dal 14 dic 2023
Certificato 1.   Su ciascun certificato è apposto un numero di riferimento unico composto dai codici che designano, a norma dell’allegato II, lo Stato membro, il codice numerico assegnato al centro di certificazione, l’anno di raccolta e il numero di riferimento attribuito alla partita in questione dal centro di certificazione. 2.   Nel caso del luppolo in coni, il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni: a) la designazione del prodotto, comprendente a seconda dei casi le menzioni «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» e «luppolo preparato» o «luppolo non preparato»; b) il numero di riferimento unico del certificato per la partita; c) il peso netto e/o il peso lordo della partita; d) la zona di produzione del luppolo; e) la varietà; f) la menzione «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» a seconda dei casi; g) l’anno di raccolta; h) l’indicazione figurante all’allegato III in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione. Per il luppolo proveniente da ceppi sperimentali, le indicazioni di cui al primo comma, lettera e), possono essere sostituite da un nome o da un numero che identifichi il ceppo. 3.   Nel caso dei prodotti derivati dal luppolo il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni: a) la designazione del prodotto; b) il numero di riferimento unico del certificato della partita; c) il peso netto e/o il peso lordo della partita; d) il numero di riferimento unico del certificato o dei certificati del luppolo utilizzato; e) la o le varietà del luppolo utilizzato; f) la zona o le zone di produzione del luppolo utilizzato; g) l’anno di raccolta; h) il luogo e la data di trasformazione; i) l’indicazione figurante all’allegato III in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione. 4.   Nel caso in cui i coni di luppolo di diverse varietà e/o zone di produzione siano miscelati per essere trasformati in un prodotto derivato dal luppolo, il certificato che accompagna il prodotto deve indicare la percentuale in peso di ciascuna delle diverse varietà di luppolo e regioni di produzione utilizzate nella miscela. 5.   Se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo si utilizzano prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se si utilizzano diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale di ciascun prodotto di partenza è indicata sul certificato, sulla base del peso del luppolo in coni che è stato utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza. 6.   I numeri di riferimento unici dei certificati rilasciati per i prodotti di partenza utilizzati nella miscela devono essere menzionati accanto al prodotto.
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