Art. 3

Bollatura e sigillatura

In vigore dal 14 dic 2023
Bollatura e sigillatura 1.   La bollatura degli imballaggi a norma dell’allegato I è effettuata successivamente alla sigillatura, sotto controllo ufficiale, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio. Il numero di riferimento è identico per tutti gli imballaggi di una stessa partita e corrisponde al numero di riferimento unico del certificato per tale partita, stabilito a norma dell’allegato II. 2.   Ogni imballaggio reca almeno le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali dell’Unione: a) la designazione del prodotto, comprendente a seconda dei casi le menzioni «luppolo preparato» o «luppolo non preparato»; b) la o le varietà; c) l’anno di raccolta; d) il numero di riferimento unico del certificato rilasciato a norma dell’. Tali indicazioni sono apposte in modo leggibile e in caratteri indelebili di dimensione uniforme. 3.   Per il luppolo proveniente da ceppi sperimentali in fase di sviluppo e prodotto da un istituto di ricerca nei propri locali o da un produttore per conto di un istituto di ricerca, le indicazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), possono essere sostituite da un nome o da un numero che identifichi il ceppo in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:601:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo