Art. 3
Bollatura e sigillatura
In vigore dal 14 dic 2023
Bollatura e sigillatura
1. La bollatura degli imballaggi a norma dell’allegato I è effettuata successivamente alla sigillatura, sotto controllo ufficiale, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio. Il numero di riferimento è identico per tutti gli imballaggi di una stessa partita e corrisponde al numero di riferimento unico del certificato per tale partita, stabilito a norma dell’allegato II.
2. Ogni imballaggio reca almeno le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali dell’Unione:
a)
la designazione del prodotto, comprendente a seconda dei casi le menzioni «luppolo preparato» o «luppolo non preparato»;
b)
la o le varietà;
c)
l’anno di raccolta;
d)
il numero di riferimento unico del certificato rilasciato a norma dell’.
Tali indicazioni sono apposte in modo leggibile e in caratteri indelebili di dimensione uniforme.
3. Per il luppolo proveniente da ceppi sperimentali in fase di sviluppo e prodotto da un istituto di ricerca nei propri locali o da un produttore per conto di un istituto di ricerca, le indicazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), possono essere sostituite da un nome o da un numero che identifichi il ceppo in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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