Art. 2

Procedura di certificazione

In vigore dal 14 dic 2023
Procedura di certificazione 1.   La procedura di certificazione dei coni di luppolo di cui al codice NC 1210 10 00 rientranti nell’allegato I, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei prodotti derivati dal luppolo di cui ai codici NC 1210 20 e 1302 13 00 rientranti nell’allegato I, parte VI, del medesimo regolamento a norma dell’articolo 77 dello stesso regolamento è effettuata prima dell’immissione del prodotto sul mercato e consiste in un’analisi della partita in questione. 2.   Per poter essere certificati, i coni di luppolo soddisfano i requisiti minimi di commercializzazione di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2897. I prodotti derivati dal luppolo soddisfano le disposizioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per poter essere certificati e occorre garantire che provengano interamente da luppolo che soddisfa i requisiti minimi di commercializzazione. Il luppolo certificato e i prodotti certificati derivati dal luppolo sono accompagnati da un certificato rilasciato conformemente all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   La procedura di certificazione è effettuata nello Stato membro in cui il luppolo è coltivato, per i coni di luppolo, e in cui il prodotto derivato dal luppolo è prodotto, per i prodotti trasformati e i prodotti derivati dal luppolo. 4.   La procedura di certificazione si svolge nell’azienda agricola o presso i centri di certificazione sotto controllo ufficiale. 5.   I costi della certificazione sono a carico degli addetti a essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri. 6.   La bollatura figurante su ogni imballaggio sigillato e il certificato che accompagna il prodotto derivato dal luppolo comprovano la certificazione. 7.   Qualora, dopo la certificazione, sia effettuato il cambiamento dell’imballaggio del luppolo o dei prodotti derivati dal luppolo, seguito o meno da un’ulteriore trasformazione, il prodotto è soggetto a una nuova procedura di certificazione. Tuttavia, se un cambiamento di imballaggio viene effettuato sotto controllo ufficiale senza alcuna trasformazione del prodotto, la procedura di certificazione comprende soltanto la bollatura del nuovo imballaggio, l’indicazione della stessa sul certificato originario e della menzione «cambiamento di imballaggio».
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