Art. 6
Luppolo non preparato presentato per la certificazione
In vigore dal 14 dic 2023
Luppolo non preparato presentato per la certificazione
1. Per il luppolo in coni, la certificazione si svolge entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della raccolta. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.
2. Ogni partita di luppolo non preparato presentato per la certificazione è accompagnata da una dichiarazione scritta di raccolta firmata dal produttore e contenente i dati seguenti:
a)
il nome e l’indirizzo del produttore;
b)
il luogo di produzione;
c)
la varietà;
d)
l’anno di raccolta;
e)
il riferimento alla parcella nel catasto o un’altra indicazione ufficiale equivalente;
f)
il numero dei colli costituenti la partita.
3. La dichiarazione di raccolta di cui al paragrafo 2 accompagna la partita di luppolo fino al rilascio del certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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