Art. 13

Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2017/1129 Nel regolamento (UE) 2017/1129 è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 luglio 2026, quando rende pubbliche informazioni di cui all', paragrafo 4, lettere f) e g), all', paragrafo 5, primo comma, lettere e) ed f), all', paragrafo 5, all', paragrafo 4, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafi 1 e 9, e all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13). Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutti i nomi o tutte le denominazioni dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, se pertinente, cui le informazioni fanno riferimento; ii) per le persone giuridiche, l’identificativo della persona giuridica dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ove pertinente, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) per le persone giuridiche, le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell'emittente, come specificato a norma dell', paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento; v) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; vi) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, che sono persone giuridiche, ottengono un identificativo della persona giuridica. 3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. L'autorità competente si basa, per quanto possibile, sulle procedure e sulle infrastrutture progettate e attuate in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, del presente regolamento. 4.   A decorrere dal 10 luglio 2026, al fine di rendere le informazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'emittente o, ove applicabile, dell'offerente a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente o, ove applicabile, dell'offerente, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.
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