Art. 8

Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014 Nel regolamento (UE) n. 600/2014 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 23 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all', paragrafo 6, all', paragrafo 1, secondo comma, all', paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). L'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
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