Art. 7
Modifica del regolamento (UE) n. 596/2014
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) n. 596/2014
Nel regolamento (UE) n. 596/2014 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 21 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubbliche informazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, e all', paragrafo 3, del presente regolamento, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo con lo scopo di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
l'identificativo della persona giuridica dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni che è una persona giuridica, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
le dimensioni, per categoria, dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni che è una persona giuridica, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Entro 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, ove il diritto nazionale preveda che un'autorità competente sia essa stessa autorizzata a diffondere al pubblico le informazioni di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.
5. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
6. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2869:oj#art-7