Art. 2
Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012
Nel regolamento (UE) n. 236/2012 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 luglio 2026, quando rendono pubbliche informazioni di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, le persone fisiche o giuridiche trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (European single access point –ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutti i nomi o tutte le denominazioni delle persone fisiche o giuridiche a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
per le persone giuridiche, le dimensioni della persona per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente.
4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l'Aesfem valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L'Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. Se necessario, l'Aesfem adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2023:2869:oj#art-2