Art. 18
Modifica del regolamento (UE) 2023/1114
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2023/1114
Nel regolamento (UE) 2023/1114 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 110 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, del presente regolamento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18)
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4, di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
per le persone giuridiche, l’identificativo della persona giuridica dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, come specificato ai sensi dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
per le persone giuridiche, le dimensioni, per categoria, dell’emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ottiene un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui agli articoli 109 e 110 del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell'emittente di token collegati ad attività, dell'emittente di token di moneta elettronica e del prestatore di servizi per le cripto-attività a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente di token collegati ad attività, dell'emittente di token di moneta elettronica e del prestatore di servizi per le cripto-attività, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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