Art. 11

Modifica del regolamento (UE) 2015/2365

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2015/2365 Nel regolamento (UE) 2015/2365 è inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, i repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11). Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del repertorio di dati sulle negoziazioni a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l'identificativo della persona giuridica del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i repertori di dati sulle negoziazioni ottengono un identificativo della persona giuridica. 3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. 4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 26, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni della persona a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica della persona, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 5.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 8, e all'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, e all’articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del repertorio di dati sulle negoziazioni a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 6.   Al fine di garantire la raccolta e l'amministrazione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010. 7.   Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.
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