Art. 7

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 22 nov 2023
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i seguenti punti dell' si applicano dal 9 gennaio 2024: a) punti 7), 8), 9), 49) e 63); b) parti dei punti 6), 13) e 51) relative allo sviluppo da parte della Commissione di: — sistemi di controllo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento; — giornali di pesca e altri sistemi per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a norma dell'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento; e — un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le definizioni di cui all', punto 1), del presente regolamento si applicano a qualsiasi articolo del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento a decorrere dalla data alla quale si applica tale articolo modificato. Per quanto riguarda altri articoli del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali definizioni si applicano dal 10 gennaio 2026. 5.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le parti dei punti 11) e 20) dell' del presente regolamento relative al margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate, rispettivamente, nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento e nella dichiarazione di trasbordo a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento si applicano dal 10 luglio 2024. 6.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l', punto 76), si applica e decorrere dal 1o gennaio 2026. 7.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l', punti 10), 14), 22), da 36) a 42) e 50), si applica dal 10 gennaio 2028. 8.   In deroga al paragrafo del presente , l', punti 58), 60) e 62), non si applica alla pesca senza peschereccio fino al 10 gennaio 2028. 9.   L' si applica a decorrere dal 9 gennaio 2024. 10.   L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026. 11.   L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026. In deroga al primo comma del presente paragrafo, l', punti 13), 19) e 20), si applica dal 9 gennaio 2024. 12.   L', punto 1), si applica a decorrere dal 10 gennaio 2028 e l', punto 2), si applica a decorrere dal 10 luglio 2024. 13.   L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026. 14.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo, le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione poteri delegati e competenze di esecuzione si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2024. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento si applicano a decorrere dalle date di applicazione di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e in eventuali altre disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2842:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo