Art. 7
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 22 nov 2023
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i seguenti punti dell' si applicano dal 9 gennaio 2024:
a)
punti 7), 8), 9), 49) e 63);
b)
parti dei punti 6), 13) e 51) relative allo sviluppo da parte della Commissione di:
—
sistemi di controllo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento;
—
giornali di pesca e altri sistemi per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a norma dell'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento; e
—
un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento.
4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le definizioni di cui all', punto 1), del presente regolamento si applicano a qualsiasi articolo del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento a decorrere dalla data alla quale si applica tale articolo modificato. Per quanto riguarda altri articoli del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali definizioni si applicano dal 10 gennaio 2026.
5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le parti dei punti 11) e 20) dell' del presente regolamento relative al margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate, rispettivamente, nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento e nella dichiarazione di trasbordo a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento si applicano dal 10 luglio 2024.
6. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l', punto 76), si applica e decorrere dal 1o gennaio 2026.
7. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l', punti 10), 14), 22), da 36) a 42) e 50), si applica dal 10 gennaio 2028.
8. In deroga al paragrafo del presente , l', punti 58), 60) e 62), non si applica alla pesca senza peschereccio fino al 10 gennaio 2028.
9. L' si applica a decorrere dal 9 gennaio 2024.
10. L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
11. L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, l', punti 13), 19) e 20), si applica dal 9 gennaio 2024.
12. L', punto 1), si applica a decorrere dal 10 gennaio 2028 e l', punto 2), si applica a decorrere dal 10 luglio 2024.
13. L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
14. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo, le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione poteri delegati e competenze di esecuzione si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2024. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento si applicano a decorrere dalle date di applicazione di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e in eventuali altre disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'.
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