Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e all' del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), salvo disposizione contraria del presente regolamento. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: (*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)." (*2)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;" b) è inserito il punto seguente: «1 bis) “operazione di pesca”: qualsiasi attività connessa con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo e dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;»; c) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) “norme della politica comune della pesca”: atti giuridicamente vincolanti dell'Unione e obblighi internazionali applicabili dell'Unione relativi alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, all'acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;»; d) i punti 5), 6) e 7) sono sostituiti dai seguenti: «5) “sorveglianza”: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione, aeromobili ufficiali, sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), veicoli o altri mezzi ufficiali, compresi metodi tecnici di rilevamento e identificazione; 6) “funzionario”: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità competente di uno Stato membro, dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita a norma del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), a effettuare controlli o ispezioni; 7) “ispettore dell'Unione”: funzionario di uno Stato membro, della Commissione o dell'EFCA, il cui nome è contenuto nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79; (*3)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).»;" e) i punti 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti: «9) “licenza di pesca”: documento ufficiale che conferisce al suo titolare il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine; 10) “autorizzazione di pesca”: autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione, se del caso in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;»; f) il punto 12) è sostituito dal seguente: «12) “dati sulla posizione del peschereccio”: dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione installati a bordo del peschereccio;»; g) i punti 14) e 15) sono sostituiti dai seguenti: «14) “zona di restrizione della pesca”: specifica zona marina geograficamente delimitata all'interno di uno o più bacini marittimi in cui tutte o talune attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente al fine di migliorare la conservazione delle risorse biologiche marine o la protezione degli ecosistemi marini in virtù delle norme della politica comune della pesca; 15) “centro di controllo della pesca”: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione, l'elaborazione, l'analisi, il controllo e il monitoraggio automatici dei dati nonché la trasmissione elettronica di questi ultimi;»; h) è inserito il punto seguente: «15 bis) “luogo di sbarco”: un luogo, diverso da un porto marittimo quale definito all', punto 16), del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro per lo sbarco; (*4)  Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).»;" i) i punti 20), 21) e 22) sono sostituiti dai seguenti: «20) “partita”: un lotto di unità di prodotti della pesca o dell'acquacoltura; 21) “trasformazione”: processo di preparazione della presentazione. Include il sezionamento, la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo; 22) “sbarco”: il primo scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;»; j) il punto 23) è soppresso; k) il punto 24) è sostituito dal seguente: «24) “piano pluriennale”: piano di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o un'altra misura dell'Unione adottata a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE che preveda la gestione o la ricostituzione specifiche di determinati stock ittici e copra un periodo superiore a un anno;» l) il punto 28) è sostituito dal seguente: «28) “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;»; m) il punto 31) è sostituito dal seguente: «31) “peschereccio”: nave da cattura o qualsiasi altra nave utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi d'appoggio, le navi officina per il trattamento del pesce, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, i rimorchiatori, le navi ausiliarie e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, ma escluse le navi portacontainer e le navi utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura;»; n) sono aggiunti i punti seguenti: «33) “nave da cattura”: nave attrezzata o utilizzata per la cattura di risorse biologiche marine a fini commerciali; 34) “rilascio in acqua del pescato (slipping)”: pratica che consiste nel liberare intenzionalmente le catture dall'attrezzo da pesca prima che questo sia interamente salpato a bordo della nave da cattura; 35) “bordata di pesca”: qualsiasi viaggio di una nave da cattura che inizia nel momento in cui la nave lascia il porto e termina all'arrivo in porto; 36) “identificativo unico della bordata di pesca”: numero specifico generato dal giornale di pesca elettronico per ciascuna bordata di pesca; 37) “specie sensibili”: specie sensibili quali definite all', punto 8), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); 38) “pesca senza peschereccio”: attività di sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine in cui tali risorse sono catturate o raccolte senza l'uso di una nave da cattura, come la raccolta di molluschi, la pesca subacquea, la pesca sul ghiaccio e la pesca dalla riva, compresa la pesca a piedi; 39) “identificativo unico del giorno di pesca”: numero specifico generato per un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale si svolge la pesca senza peschereccio. (*5)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).»;" 2) l' è così modificato: a) al paragrafo 5, il termine «Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio» è sostituito da «EFCA»; b) il paragrafo 6 è soppresso; 3) gli sono sostituiti dai seguenti: « Licenza di pesca 1.   Una nave da cattura dell'Unione può essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. 2.   Lo Stato membro di bandiera assicura che la licenza di pesca soddisfi i requisiti informativi minimi relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura e che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 3.   Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di una nave da cattura oggetto di una misura di adeguamento della capacità di pesca prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme concernenti la validità delle licenze di pesca rilasciate dagli Stati membri di bandiera e i requisiti informativi minimi in esse contenuti relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Autorizzazione di pesca per le navi da cattura dell'Unione 1.   Una nave da cattura dell'Unione è autorizzata a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui tali attività di pesca sono autorizzate, o la nave, rientrano: a) in un regime di sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) nell'obbligo di utilizzare un sistema di monitoraggio elettronico a distanza (REM), compresi i sistemi CCTV; o f) in altri casi previsti dalla normativa dell'Unione. 2.   Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione di pesca per le navi da cattura battenti la sua bandiera comunica alla Commissione, su richiesta, una sintesi delle informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca rilasciata, con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca. 3.   Lo Stato membro di bandiera, qualora abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l'attribuzione alle singole navi da cattura delle possibilità di pesca di cui dispone, comunica su richiesta alla Commissione le informazioni riguardanti le navi da cattura autorizzate ad esercitare l'attività di pesca per un determinato tipo di pesca, in particolare il numero di identificazione esterno, il nome delle navi da cattura interessate e le possibilità di pesca individuali attribuite loro. 4.   L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura non è rilasciata se la nave non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all', o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura viene automaticamente ritirata qualora la licenza di pesca attribuita alla nave in questione sia stata ritirata in via definitiva. Essa viene invece sospesa qualora la licenza di pesca sia stata sospesa in via temporanea. 5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le autorizzazioni di pesca rilasciate dallo Stato membro di bandiera, comprese le condizioni di validità dell'autorizzazione di pesca e le informazioni minime che vi devono figurare, nonché le condizioni di accesso ai dati ricavati dai sistemi REM. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. 6.   Fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione, uno Stato membro può esentare dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che svolgono attività di pesca esclusivamente in una o entrambe le zone seguenti: a) nelle sue acque territoriali; b) nelle acque territoriali di un altro Stato membro che abbia esentato dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca le navi battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nell'ambito dello stesso tipo di pesca. Lo Stato membro che decide di applicare l'eccezione di cui al primo comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri interessati entro 10 giorni lavorativi dalla sua decisione.»; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis Autorizzazione di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura 1.   I pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura possono svolgere attività di pesca solo se sono stati autorizzati dal loro Stato membro di bandiera. 2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la validità delle autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni minime che vi devono figurare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 5) l' è così modificato: a) il titolo dell' è sostituito dal seguente: « Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi »; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) la marcatura e l'identificazione della nave; b) i documenti di identificazione della nave da tenere a bordo; c) la marcatura e l'identificazione delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione del pesce; d) la marcatura e l'identificazione degli attrezzi da pesca; e) le etichette per la marcatura degli attrezzi da pesca; f) la marcatura delle boe e la fissazione dei cavi; g) procedure per la notifica e il ritorno in porto degli attrezzi da pesca al termine del loro ciclo di vita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Sistemi di controllo dei pescherecci 1.   Gli Stati membri utilizzano sistemi di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system — VMS) per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera, ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle loro acque. Ciascuno Stato membro di bandiera raccoglie e analizza i dati sulla posizione del peschereccio e ne assicura il controllo in modo continuo e sistematico. 2.   A bordo di ciascun peschereccio dell'Unione è installato un dispositivo di localizzazione pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione automatica, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione. Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere a un peschereccio di trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio e la richiesta di trasmettere dati avvengono attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso una rete mobile terrestre o altra tecnologia equivalente. 3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono detenere a bordo un dispositivo, che non deve essere necessariamente installato a bordo, che consenta la localizzazione e l'identificazione automatiche del peschereccio — durante la navigazione — tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla posizione del peschereccio attraverso una connessione satellitare o attraverso qualsiasi altra rete. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri mettono a disposizione tale sistema alternativo di controllo dei pescherecci, che può essere sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024, la Commissione sviluppa un sistema di controllo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione. Il sistema di controllo dei pescherecci consente al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere al peschereccio di trasmettere la sua posizione attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso qualsiasi altra rete. Nel caso in cui il dispositivo di cui al presente paragrafo non si trovi nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione del peschereccio sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente in modo automatico, non appena il peschereccio entra nel raggio di portata della rete. Il collegamento con la rete è ripristinato al più tardi prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco. 4.   Fatti salvi gli obblighi previsti in altri atti giuridici dell'Unione, fino al 31 dicembre 2029 uno Stato membro può esonerare i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 metri battenti la sua bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se essi: a) operano esclusivamente: i) nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, entro sei miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, utilizzando esclusivamente attrezzi fissi; o ii) nelle acque situate all'interno delle linee di base di tale Stato membro; b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza dal porto al ritorno in porto; e c) non sono soggetti a restrizioni applicabili nelle zone di restrizione della pesca in cui operano. 5.   Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendo automaticamente i dati ricevuti al centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero. 6.   Se un peschereccio dell'Unione pratica attività di pesca nelle acque di un paese terzo o in acque in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all', paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione. 7.   Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), a bordo di tutti i pescherecci dei paesi terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione, analogamente ai pescherecci dell'Unione nel quadro del presente articolo. 8.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) il formato e il contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio; b) i requisiti minimi e le specifiche tecniche minime dei dispositivi di controllo del peschereccio; c) la frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca; d) la trasmissione dei dati agli Stati membri costieri; e) le responsabilità dei comandanti dei pescherecci riguardo al funzionamento dei dispositivi di controllo del peschereccio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. (*6)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).»;" 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Centri di controllo della pesca 1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di ciascuno Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione. 2.   Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del funzionamento del proprio centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga di personale adeguato nonché delle componenti hardware e software atte a consentire, in modo automatico, l'elaborazione dei dati, l'analisi, il controllo, la trasmissione elettronica dei dati e il monitoraggio dei dati sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro. Gli Stati membri prevedono procedure di back-up e di ripristino in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune. 3.   Gli Stati membri garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110. 4.   I centri di controllo della pesca contribuiscono al controllo in tempo reale dei pescherecci per consentire l'adozione di misure di esecuzione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento mediante l'adozione di norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda: a) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita; b) il controllo e la registrazione delle attività di pesca; c) le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio; d) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio.»; 8)   l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Sistemi di identificazione automatica 1.   In conformità dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento di cui a tale direttiva e provvedono a mantenerlo sempre in funzione. 2.   In deroga al paragrafo 1, il comandante di un peschereccio dell'Unione può, in circostanze eccezionali, disattivare l'AIS ove ritenga che sussista il rischio imminente di una compromissione della sicurezza o protezione dell'equipaggio. Qualora l'AIS sia disattivato conformemente al presente paragrafo, il comandante comunica tale azione, specificandone le ragioni, alle autorità competenti del suo Stato membro di bandiera e, se del caso, anche alle autorità competenti dello Stato costiero. Venuta meno la situazione di cui al presente paragrafo, il comandante riattiva l'AIS non appena è cessato il pericolo. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati ricavati dall'AIS siano messi a disposizione delle loro autorità competenti responsabili del controllo della pesca a fini di controllo, compresi i controlli incrociati dei dati AIS con altri dati disponibili, conformemente all'articolo 109.»; 9) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza A fini di sicurezza e protezione marittima, controllo delle frontiere, tutela dell'ambiente marino e applicazione generale della legge, i dati provenienti dal sistema o dai sistemi di controllo dei pescherecci e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento sono messi a disposizione della Commissione, delle agenzie dell'Unione e delle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza.»; 10) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Monitoraggio elettronico a distanza 1.   Gli Stati membri assicurano il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca attraverso sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM) a norma del presente articolo. 2.   A fini di monitoraggio e controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri fanno sì che a bordo delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri battenti la loro bandiera che comportano un rischio elevato di non conformità all'obbligo di sbarco sia installato un sistema REM operativo. La valutazione del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco è effettuata conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 95, paragrafo 1. Il sistema REM è in grado di monitorare e controllare efficacemente l'osservanza dell'obbligo di sbarco, comprende sistemi CCTV e può comprendere altri strumenti e/o attrezzature. Il comandante provvede affinché i dati ricavati dal sistema REM siano messi a disposizione delle autorità competenti. Le autorità competenti degli Stati membri di bandiera e costieri responsabili dei controlli nel settore della pesca hanno pari accesso a tali dati, fatte salve le pertinenti norme sulla protezione dei dati personali. 3.   Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione: a) determina i segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione a bordo dei quali vige l'obbligo di installare il sistema REM, sulla base della valutazione del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco; b) stabilisce norme dettagliate su requisiti, specifiche tecniche, installazione, manutenzione e funzionamento del sistema REM nonché sul periodo durante il quale tale sistema deve essere utilizzato, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici e scientifici. Tali norme prevedono che il materiale video registrato ottenuto da tali sistemi riguardi soltanto gli attrezzi e le parti della nave in cui i prodotti della pesca vengono salpati a bordo, trattati e immagazzinati nonché tutte le zone in cui possono verificarsi rigetti e non consenta, nella misura del possibile, l'identificazione di persone fisiche. Esse prescrivono inoltre che, qualora si rilevi che in tale materiale video registrato possono essere identificate delle persone fisiche, le autorità competenti provvedano all'anonimizzazione dei dati personali quanto prima e ne informino il comandante o l'operatore del sistema REM; c) stabilisce norme dettagliate sulla conservazione e sullo scambio dei dati ricavati dal sistema REM e sull'accesso agli stessi, fatto salvo l'articolo 112. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri possono disporre che a bordo di taluni segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 metri battenti la loro bandiera vi sia un sistema REM operativo, sulla base del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco valutato dallo Stato membro interessato o dalla Commissione. 5.   Gli Stati membri possono fornire incentivi alle navi che non sono tenute a dotarsi di un sistema REM a norma dei paragrafi 2 e 4, ma che utilizzano tale sistema su base volontaria per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco. 6.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre l'uso di sistemi REM per il controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca diverse dall'obbligo di sbarco.»; 11) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Compilazione del giornale di pesca 1.   Il comandante di ogni nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca elettronico ai fini della registrazione delle attività di pesca. 2.   Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende almeno le seguenti informazioni: a) l'identificativo unico della bordata di pesca; b) il numero di registro della flotta dell'UE (CFR) o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura; c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; d) la data e, per le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, l'ora delle catture; e) la data e l'ora di partenza e di arrivo in porto; f) il tipo di attrezzo da pesca e le relative specifiche tecniche e dimensioni; g) le stime dei quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, di ciascuna specie detenuta a bordo, compresi — in una voce distinta — i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione. Per le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tali informazioni sono fornite per ogni operazione di pesca; h) le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui; i) ove opportuno, il coefficiente o i coefficienti di conversione utilizzati; j) i dati richiesti in applicazione degli accordi di pesca di cui all', paragrafo 1. 3.   Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie. Per le specie detenute a bordo il cui quantitativo non supera i 100 kg in equivalente peso vivo, il margine di tolleranza autorizzato è pari al 20 % per ciascuna specie. 4.   In deroga al paragrafo 3, per i tipi di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativamente alle specie che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, e per la pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo relativamente alle specie che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, si applicano i seguenti margini di tolleranza: a) in caso di sbarchi in porti inseriti nell'elenco e fatte salve le condizioni supplementari relative allo sbarco e alla pesatura delle catture volte a garantire una corretta dichiarazione delle stesse: i) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano il 2 % o più di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie; ii) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano meno del 2 % di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o allo 0,5 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie, se maggiore. Oltre a quanto disposto ai punti i) e ii), in ogni caso, relativamente al quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca del quantitativo totale in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca. Le condizioni relative allo sbarco e alla pesatura comprendono garanzie che consentono la corretta dichiarazione delle catture, quali la partecipazione di terzi indipendenti accreditati o requisiti specifici per le operazioni di campionamento e pesatura. Tali condizioni prevedono il necessario controllo da parte delle pertinenti autorità competenti del paese interessato e la cooperazione con le stesse; b) nel caso di sbarchi diversi da quelli di cui alla lettera a): i) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano il 2 % o più di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie; ii) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano meno del 2 % di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o al 20 % per ciascuna specie registrata nel giornale di pesca, se maggiore. 5.   Per le navi da cattura dell'Unione che praticano le attività di pesca di cui al paragrafo 4, la Commissione può, su richiesta di uno o più Stati membri, chiedere all'EFCA di elaborare orientamenti tecnici armonizzati sulle migliori pratiche per la stima delle catture a bordo. 6.   Entro il 10 luglio 2024, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le condizioni relative, in particolare, allo sbarco e alla pesatura delle catture dei tipi di pesca di cui al paragrafo 4 del presente articolo al fine di garantire la corretta dichiarazione delle catture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, i porti che soddisfano le condizioni stabilite a norma del presente articolo e sulla base delle proposte degli Stati membri. L'elenco iniziale dei porti è adottato entro il 10 luglio 2024. La Commissione può modificare l'elenco e revocare l'approvazione di un porto inserito nell'elenco qualora non siano più soddisfatte le condizioni. 7.   In caso di perdita in mare di attrezzi da pesca, il giornale di pesca specifica inoltre le informazioni seguenti: a) il tipo di attrezzo perduto e le sue dimensioni approssimative; b) la data e l'ora stimata della perdita; c) la posizione in cui l'attrezzo è stato perduto; d) le misure messe in atto per recuperare l'attrezzo perduto. 8.   Nel caso di catture delle specie sensibili di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1241, le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo includono anche i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, delle catture ferite, morte o rilasciate vive. 9.   Nell'ambito dei tipi di pesca oggetto di un regime di sforzo di pesca dell'Unione, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione registrano e computano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando: a) per gli attrezzi trainati: i) l'entrata e l'uscita dal porto situato in tale zona; ii) ogni entrata e uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse; iii) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell'uscita dalla zona o prima dell'entrata in un porto situato nella zona; b) per gli attrezzi fissi: i) l'entrata e l'uscita dal porto situato in tale zona; ii) ogni entrata e uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse; iii) la data e l'ora della prima e delle successive cale degli attrezzi fissi nelle zone in questione; iv) la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi; v) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell'uscita dalla zona o prima dell'entrata in un porto situato nella zona. 10.   Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione del giornale di pesca, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione applicano un coefficiente di conversione stabilito a norma del paragrafo 12. 11.   Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca. 12.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, coefficienti di conversione e norme dettagliate riguardanti: a) l'applicazione del margine di tolleranza di cui ai paragrafi 3 e 4; b) l'uso dei coefficienti di conversione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 12) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Trasmissione elettronica del giornale di pesca 1.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera: a) almeno una volta al giorno; b) dopo l'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco. 2.   In deroga al paragrafo 1, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca e prima dell'inizio dello sbarco. 3.   Al momento di un'ispezione e su richiesta dell'autorità competente del loro Stato membro di bandiera, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione registrano e trasmettono per via elettronica a tale autorità le informazioni di cui all'articolo 14. Nel caso in cui la nave non si trovi nel raggio di portata di una rete, le informazioni sono trasmesse non appena la nave entra nel raggio di portata di una rete. 4.   Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. 5.   I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro costiero alle stesse condizioni applicabili ai comandanti delle navi da cattura dell'Unione.»; 13) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 15 bis Giornale di pesca elettronico e altri sistemi per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri Ai fini degli articoli 14 e 15, per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri gli Stati membri possono utilizzare un sistema per i giornali di pesca sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024, la Commissione sviluppa tale sistema per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Su richiesta di uno o più Stati membri, il sistema sviluppato dalla Commissione è tale da consentire agli operatori interessati di adempiere anche i loro obblighi a norma degli articoli 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 e 24. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione. Articolo 15 ter Atti delegati e atti di esecuzione concernenti gli obblighi relativi al giornale di pesca 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento riguardo: a) alle norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca; b) alle misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati del giornale di pesca; c) all'accesso ai dati del giornale di pesca e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere a tali dati; d) all'esenzione di talune categorie di navi da cattura dell'Unione dagli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere d) e g), di registrare nel giornale di pesca l'ora delle catture e i quantitativi stimati per ogni operazione di pesca. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) il formato, il contenuto e la procedura di presentazione del giornale di pesca; b) la compilazione e la registrazione elettronica delle informazioni contenute nel giornale di pesca; c) il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca; d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati del giornale di pesca da parte di una nave da cattura dell'Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità; e) i compiti dell'autorità unica di cui all', paragrafo 5, per quanto riguarda il giornale di pesca; f) la frequenza con cui vengono presentati i dati del giornale di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 14) l'articolo 16 è soppresso; 15) l'articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'orario stimato di arrivo in un porto o in un luogo di sbarco di uno Stato membro, le informazioni seguenti: a) l'identificativo unico della bordata di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture; b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio; c) il porto o luogo di sbarco di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi; d) le date della bordata di pesca; e) la data e l'ora previste di arrivo in porto o nel luogo di sbarco; f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture; g) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione; h) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Lo Stato membro costiero in cui ha luogo lo sbarco può fissare un termine più breve per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per talune categorie di pescherecci dell'Unione, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o luogo di sbarco, e purché tale termine più breve di notifica preventiva non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare ispezioni. Lo Stato membro costiero rende pubblico tale termine più breve per la notifica preventiva e lo comunica senza indugio alla Commissione. La Commissione lo pubblica sul proprio sito web. 1 ter.   Se le catture sono effettuate tra il momento della preventiva notifica e l'arrivo in porto, tali catture supplementari sono notificate in un'altra notifica preventiva.» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento: a) esentando talune categorie di pescherecci dell'Unione dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto dei quantitativi e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare nonché del rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca; b) adottando le norme da applicare in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione delle notifiche preventive; c) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati riportati nella notifica preventiva; d) adottando le norme in materia di accesso ai dati riportati nella notifica preventiva e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati.» ; 16) l'articolo 18 è soppresso; 17) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Autorizzazione di ingresso in porto Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare ai pescherecci l'accesso al porto se le informazioni di cui all'articolo 17 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà.»; 18) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 19 bis Notifica preventiva di sbarco in porti di paesi terzi 1.   I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a sbarcare in porti di paesi terzi solo se i loro comandanti hanno trasmesso per via elettronica alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 3 almeno 48 ore prima dell'orario stimato di arrivo nel porto di un paese terzo e se lo Stato membro di bandiera non ha negato tale autorizzazione di sbarco. 2.   Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a due ore, per la trasmissione di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca, della distanza tra le zone di pesca e il porto nonché del tempo necessario per analizzare le informazioni di cui al paragrafo 3 e per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione il termine più breve di cui sopra. 3.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono allo Stato membro di bandiera in particolare le seguenti informazioni: a) l'identificativo unico della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture; b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio; c) il porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco o accesso ai servizi; d) le date della bordata di pesca; e) la data e l'ora previste di arrivo in porto; f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture; g) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui di ciascuna specie registrati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di trasbordo, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione; h) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui di ciascuna specie da sbarcare, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione. 4.   Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio dell'Unione non stia rispettando o non abbia rispettato le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'ora di arrivo in porto o di sbarco.»; 19) l'articolo 20 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «luoghi in prossimità della costa» è sostituito dal termine «luoghi di sbarco»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (*7) e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati a effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione ricevuta dal rispettivo Stato membro di bandiera. 2 ter.   Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci cedenti e dei pescherecci riceventi dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 48 ore prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni: a) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture; b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero o altri numeri di identificazione e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente; c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie da trasbordare e la zona o le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture; d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie da trasbordare in chilogrammi di peso del prodotto e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione; e) il porto di destinazione del peschereccio ricevente; f) la data e l'ora del trasbordo previsto; g) la posizione geografica o la denominazione specifica del porto in cui è prevista l'operazione di trasbordo. 2 quater.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la presentazione del prodotto e lo stato di trasformazione, in particolare attraverso codici e descrizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. (*7)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).»;" 20) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Compilazione della dichiarazione di trasbordo 1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica. 2.   La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti: a) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture; b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero o altri numeri di identificazione e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente; c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona o le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture; d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui, compresi — in una voce distinta — i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione; e) il porto o luogo di sbarco di destinazione del peschereccio ricevente e la data e l'ora di arrivo previste; f) la data e l'ora del trasbordo; g) la zona geografica o il porto designato per il trasbordo; h) il coefficiente o i coefficienti di conversione utilizzati. 3.   Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari ai valori di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4. 4.   Il comandante del peschereccio cedente e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell'esattezza dei dati riportati nelle rispettive dichiarazioni di trasbordo. 5.   Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di trasbordo, i comandanti dei pescherecci applicano un coefficiente di conversione stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 12. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento al fine di esonerare talune categorie di pescherecci dell'Unione dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto dei quantitativi e/o del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di trasbordo e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.»; 21) gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 22 Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo 1.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo. 2.   Se un peschereccio dell'Unione trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state trasbordate e dello Stato membro a cui le catture sono destinate. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento: a) definendo le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo; b) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati concernenti il trasbordo; c) adottando le norme in materia di accesso ai dati concernenti il trasbordo e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) il formato e la procedura di presentazione della dichiarazione di trasbordo; b) la compilazione e la registrazione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo; c) il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo; d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati concernenti il trasbordo da parte di un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità dello Stato membro di bandiera. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Articolo 23 Compilazione della dichiarazione di sbarco 1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un rappresentante del comandante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica. 2.   La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti: a) l'identificativo unico della bordata di pesca; b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio; c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie sbarcata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; d) i quantitativi di ogni specie sbarcata in chilogrammi di prodotto pesato conformemente all'articolo 60 e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, in numero di individui, compresi — in una voce distinta — i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione; e) il porto di sbarco o il luogo di sbarco; f) la data e l'ora del completamento dello sbarco o, qualora lo sbarco richieda più di 24 ore, la data e l'ora dell'inizio e del completamento dello sbarco; g) la data e l'ora del completamento della pesatura o, qualora la pesatura richieda più di 24 ore, la data e l'ora dell'inizio e del completamento della pesatura; h) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5; i) i coefficienti di conversione utilizzati. 3.   Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco. 4.   Allo scopo di convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante di un peschereccio, o un rappresentante del comandante, applica un coefficiente di conversione stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 12. Articolo 24 Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di sbarco 1.   Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un rappresentante del comandante, trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dello sbarco. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i prodotti della pesca pesati conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, lettere c) e d), il comandante o un rappresentante del comandante trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento della pesatura. 3.   Laddove un peschereccio dell'Unione sbarchi le catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio le catture sono state sbarcate. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento: a) definendo norme dettagliate riguardanti eventuali deroghe relative alla presentazione della dichiarazione di sbarco; b) definendo le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco; c) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati della dichiarazione di sbarco; d) adottando le norme in materia di accesso ai dati della dichiarazione di sbarco e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati. 5.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) il formato e la procedura di presentazione della dichiarazione di sbarco; b) la compilazione e la registrazione digitale dei dati della dichiarazione di sbarco; c) il funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco; d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco da parte di un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 22) l'articolo 25 è soppresso; 23) l'articolo 26 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura» e il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»; b) ai paragrafi 2 e 3, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»; c) al paragrafo 4, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura dell'Unione»; d) al paragrafo 6, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»; 24) all'articolo 27, paragrafo 1, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»; 25) l'articolo 28 è soppresso; 26) l'articolo 29 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»; b) al paragrafo 2, il termine «peschereccio» è sostituito, alla prima occorrenza, dal termine «nave da cattura dell'Unione» e, alla seconda occorrenza, dal termine «nave da cattura»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave da cattura dell'Unione in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca laddove tale nave da cattura dell'Unione, benché presente in detta zona geografica, non sia stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente.» ; 27) l'articolo 30 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»; b) al paragrafo 2, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura dell'Unione»; 28) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Navi da cattura esentate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca La presente sezione non si applica alle navi da cattura dell'Unione nella misura in cui esse sono esonerate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca.»; 29) l'articolo 32 è soppresso; 30) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca 1.   Ciascuno Stato membro di bandiera o, in caso di pesca senza peschereccio, ciascuno Stato membro costiero registra tutti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui al presente regolamento, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 e 68, e ne conserva gli originali per un periodo di almeno tre anni, in linea con la normativa nazionale. 2.   Prima del 15 di ogni mese, ciascuno Stato membro di bandiera o, in caso di pesca senza peschereccio, ciascuno Stato membro costiero trasmette per via elettronica alla Commissione, o all'organismo da questa designato, i dati aggregati relativi: a) ai quantitativi di ogni specie, se applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e detenuti a bordo e ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi — in una voce distinta — quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione; b) allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta a un regime di sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca; c) ai quantitativi di ciascuna specie, se applicabile per stock o gruppo di stock, catturati in caso di pesca senza peschereccio e ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi — in una voce distinta — quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione. 3.   Nel caso in cui i dati trasmessi da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti una specie, uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro trasmette alla Commissione i dati corretti sui quantitativi stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco, delle note di vendita o delle dichiarazioni di cattura non appena possibile e non oltre tre mesi dalla fine del periodo per il quale era stato fissato il contingente o il limite dello sforzo di pesca. 4.   Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro trasmette alla Commissione i dati corretti sui quantitativi stabiliti sulla base di tale convalida non appena possibile e non oltre sei mesi dalla fine del periodo per il quale era stato fissato il contingente o il limite dello sforzo di pesca. 5.   Qualora rilevi discrepanze nei dati che le sono stati trasmessi da uno Stato membro conformemente al presente articolo, la Commissione consulta lo Stato membro interessato, il quale corregge i dati e trasmette quanto prima i dati corretti alla Commissione. 6.   Le catture di ogni specie, stock o gruppo di stock soggetti a un contingente sono imputate ai relativi contingenti applicabili agli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 7.   Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che vengono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono registrate dagli Stati membri e i relativi dati sono trasmessi alla Commissione. Se superano il 2 % del contingente interessato, le catture sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). 8.   Ad eccezione dello sforzo di pesca messo in atto dalle navi da cattura esentate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca, tutto lo sforzo di pesca messo in atto dalle navi da cattura dell'Unione, allorché detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo da pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca o praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime, è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone lo Stato membro di bandiera interessato relativamente a tale attrezzo da pesca, tipo di pesca o zona geografica. 9.   Lo sforzo di pesca messo in atto nel quadro di una ricerca scientifica da navi da cattura che detengono a bordo un attrezzo da pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone il rispettivo Stato membro di bandiera relativamente a tale attrezzo da pesca, tipo di pesca o zona geografica, se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo di pesca sono commercializzate e vendute e se superano il 2 % dello sforzo di pesca assegnato. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004. 10.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti i formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. (*8)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).»;" 31) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate di quelle di cui all'articolo 33 qualora si ritenga che sia stato esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock o che sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo consentito per un attrezzo da pesca o un tipo di pesca specifico e una zona geografica corrispondente.»; 32) l'articolo 35 è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale: a) si debba ritenere che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti al contingente dello Stato membro abbiano esaurito tale contingente; b) si debba ritenere raggiunto lo sforzo di pesca massimo consentito per un attrezzo da pesca o un tipo di pesca e una zona geografica corrispondente. 2.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio a tutte o parte delle navi da cattura battenti la sua bandiera oppure, ove applicabile, ai suoi operatori in caso di pesca senza peschereccio per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente è esaurito, per il tipo di pesca interessato, oppure quando è detenuto a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto. In tal caso, lo Stato membro in questione può fissare una data entro la quale devono essere completati i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura. 3.   La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione. La Commissione la pubblica sul proprio sito web.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis.   A decorrere dalla data alla quale la decisione di cui al paragrafo 2 è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, tale Stato membro provvede affinché non siano effettuate operazioni di pesca da parte di navi da cattura battenti la sua bandiera né sia praticata la pesca senza peschereccio da parte dei suoi operatori per lo stock o il gruppo di stock interessati.» ; 33) all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Quando ritiene esaurite le possibilità di pesca di cui l'Unione, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri dispongono, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e può vietare, mediante atti di esecuzione, le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio con riguardo alla zona, all'attrezzo da pesca, allo stock o al gruppo di stock interessati ovvero alla flotta coinvolta in queste operazioni di pesca.» ; 34) l'articolo 37 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Quando la Commissione ha vietato le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca di cui dispone uno Stato membro o un gruppo di Stati membri o l'Unione e risulta che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca, si applica il presente articolo. 2.   Se il pregiudizio subito dallo Stato membro al quale sono state vietate le operazioni di pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità di pesca non è stato riparato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porvi adeguatamente rimedio. Tali atti di esecuzione stabiliscono, in particolare: a) la notifica del pregiudizio subito; b) l'individuazione degli Stati membri che hanno subito tale pregiudizio e la quantificazione del medesimo; c) l'individuazione degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e i quantitativi pescati in eccesso; d) le detrazioni da effettuare sulle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità, in misura proporzionale al superamento; e) le maggiorazioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri danneggiati, in misura proporzionale al pregiudizio subito; f) le date in cui prendono effetto le maggiorazioni e le detrazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; b) il paragrafo 4 è soppresso; 35) al titolo IV, l'intestazione del capo II è sostituita dalla seguente: « Capo II Controllo della capacità di pesca »; 36) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Articolo 38 Capacità di pesca 1.   Gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro interessato, espressa in stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità fissati per lo Stato membro considerato conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013. 2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione del presente articolo per quanto riguarda: a) la verifica della potenza del motore delle navi da cattura; b) la verifica della stazza delle navi da cattura; c) la verifica del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 37) al titolo IV, capo II, l'intestazione della sezione 2 è sostituita dalla seguente: «Sezione 2 Potenza del motore e stazza»; 38) l'articolo 39 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Quando una nave da cattura supera la potenza del motore autorizzata indicata nella licenza di pesca, si può procedere a una regolarizzazione entro un periodo massimo e conformemente ai criteri stabiliti dallo Stato membro di bandiera interessato.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Tutti i costi derivanti dalla certificazione e dalla verifica della potenza del motore ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono chiedere agli operatori delle navi da cattura battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata di contribuire a tali costi.» ; 39) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 39 bis Monitoraggio continuo della potenza del motore 1.   Gli Stati membri stabiliscono, sulla base di una valutazione del rischio, quali navi dotate di motori di propulsione entrobordo con potenza certificata superiore a 221 kilowatt e che utilizzano attrezzi trainati, quali definiti all', punto 12), del regolamento (UE) 2019/1241, presentano un elevato rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore. Essi provvedono affinché tali navi siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore. 2.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le navi da cattura siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore nel caso in cui tali navi utilizzino reti a strascico o sciabiche danesi, siano dotate di motori di propulsione entrobordo con potenza certificata compresa tra 120 e 221 kilowatt e operino nella zona di cui all'allegato V, parte C, punto 2.1, del regolamento (UE) 2019/1241. 3.   I sistemi di cui al paragrafo 1 assicurano la misurazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt e la conservazione a bordo di tali dati. 4.   I comandanti delle navi da cattura e i titolari di licenze di pesca provvedono affinché i sistemi di cui al paragrafo 1 funzionino in ogni momento e i dati ricavati dalla misurazione continua della potenza del motore di propulsione vengano registrati e conservati a bordo e siano accessibili a bordo delle navi ai funzionari in ogni momento. 5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti l'installazione, le caratteristiche e le specifiche tecniche dei sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. 6.   La valutazione del rischio di cui al paragrafo 1: a) stabilisce il livello di rischio di non conformità per segmento di flotta, sulla base degli attrezzi, della zona interessata, del regime di sforzo, delle specie bersaglio, della riduzione di potenza e della velocità; b) tiene conto delle infrazioni accertate correlate all'utilizzo di un motore con potenza superiore a quella indicata nel certificato del motore; c) include un'analisi che determina la probabilità e l'impatto della non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore, in particolare per quanto riguarda il superamento dei contingenti; d) tiene conto del superamento dei limiti di capacità. 7.   La valutazione del rischio è effettuata congiuntamente dagli Stati membri, in collaborazione con l'EFCA. 8.   Gli Stati membri possono disporre che le navi da cattura dell'Unione battenti la loro bandiera e dotate di motori di propulsione entrobordo con potenza certificata pari o inferiore a 221 kilowatt e che utilizzano attrezzi trainati, quali definiti all', punto 12), del regolamento (UE) 2019/1241, siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore, sulla base del rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore.»; 40) l'articolo 40 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura»; b) al paragrafo 2, il termine «pescherecci» è sostituito dal termine «navi da cattura»; c) il paragrafo 5 è soppresso; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.» ; 41) l'articolo 41 è sostituito dal seguente: «Articolo 41 Verifica della potenza del motore 1.   In caso di navi da cattura non dotate di un sistema di monitoraggio continuo di cui all'articolo 39 bis, gli Stati membri, in seguito a un'analisi del rischio, effettuano, secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia che deve essere adottata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza del motore avvalendosi di tutte le informazioni disponibili con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Essi verificano in particolare le informazioni contenute: a) nei dati sulla posizione del peschereccio; b) nei dati del giornale di pesca; c) nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78; d) nei certificati di classe rilasciati da un organismo riconosciuto che effettua le ispezioni e i controlli ai sensi della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*9); e) nel certificato di collaudo in mare; f) nel registro della flotta peschereccia dell'Unione; e g) in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza della nave o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate. 2.   Qualora l'analisi delle informazioni di cui al paragrafo 1 indichi che la potenza del motore di una nave da cattura è superiore alla potenza indicata nella licenza di pesca o nel registro della flotta peschereccia dell'Unione o nazionale, gli Stati membri procedono a una verifica materiale della potenza del motore o provvedono affinché la nave da cattura interessata sia dotata di un sistema di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1. 3.   Ai fini della verifica della potenza del motore di una nave da cattura, gli Stati membri applicano i requisiti adottati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione nel quadro della norma internazionale raccomandata ISO 15016:2015 oppure metodi equivalenti riconosciuti europei o nazionali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che modifichino il paragrafo 3 del presente articolo al fine di adattare al progresso tecnico il riferimento alla pertinente norma internazionale ISO. 5.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la verifica della potenza del motore, compresa la metodologia per definire il piano di campionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. (*9)  Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).»;" 42) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 41 bis Verifica della stazza 1.   Laddove vi siano prove del fatto che la stazza di una nave da cattura è diversa da quella indicata nella licenza di pesca, lo Stato membro di bandiera procede a una verifica della stazza. A tal fine gli Stati membri prendono in considerazione, in particolare, le modifiche del volume interno o delle dimensioni della nave. 2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la verifica della stazza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 43) l'articolo 42 è così modificato: a) al paragrafo 1, i termini «[in] luoghi in prossimità della costa» sono sostituiti dai termini «in un luogo di sbarco designato»; b) al paragrafo 2, i termini «[in] luoghi in prossimità della costa designati» sono sostituiti dai termini «in luoghi di sbarco designati», e i termini «agli articoli 60 e 61» sono sostituiti da «all'articolo 60»; 44) l'articolo 43 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In un piano pluriennale è possibile fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto del piano stesso, al di sopra della quale un peschereccio dell'Unione è tenuto a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo di sbarco designato. 2.   Qualora i quantitativi detenuti a bordo siano superiori alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante di un peschereccio dell'Unione provvede affinché lo sbarco delle catture avvenga in un porto designato o in un luogo di sbarco designato all'interno dell'Unione.» ; b) ai paragrafi 4, 5 e 6, il termine «luogo/luoghi in prossimità della costa» è sostituito dal termine «luogo/luoghi di sbarco»; c) il paragrafo 7 è soppresso; 45) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 44 Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali 1.   Le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale che sono detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e che non sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono poste in casse, compartimenti o contenitori separati per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. 2.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione stivano le catture di cui al paragrafo 1 conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive. 3.   È vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di cui al paragrafo 1 mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardo all'esenzione di taluni stock demersali dall'obbligo di cui al presente articolo.»; 46) gli articoli 45 e 46 sono soppressi; 47) l'articolo 48 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I pescherecci dell'Unione dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero dei propri attrezzi perduti, compresi gli attrezzi da pesca, i dispositivi di concentrazione del pesce e le boe.» ; b) al paragrafo 2, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave da cattura include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera trasmette senza indugio tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro costiero.» ; d) al paragrafo 4, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»; e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione o all'EFCA su richiesta. 6.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica sul proprio sito web una raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 5 relative all'anno precedente. La Commissione può chiedere l'assistenza dell'EFCA per la raccolta di tali informazioni.» ; 48) l'articolo 49 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «peschereccio» è sostituito dal termine «nave da cattura»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatto salvo l'articolo 44, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la tenuta a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti trasformati, diviso per specie, che ne indichi l'ubicazione nella stiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.» ; 49) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 Controllo delle zone di restrizione della pesca 1.   Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua sovranità o giurisdizione. 2.   Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca situate in acque di paesi terzi o in alto mare sono controllate dagli Stati membri di bandiera. 3.   Alle navi da cattura dell'Unione e dei paesi terzi non autorizzate a svolgere attività di pesca in zone di restrizione della pesca è consentito unicamente il transito in tali zone alle seguenti condizioni: a) tutti gli attrezzi da pesca detenuti a bordo sono fissati e stivati durante il transito; b) il transito è continuo e rapido e la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in casi di forza maggiore. In tali casi il comandante di una nave da cattura dell'Unione informa immediatamente il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato membro di bandiera, che informa le autorità competenti dello Stato membro costiero, e il comandante di una nave da cattura di un paese terzo informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro costiero; e c) il dispositivo di controllo del peschereccio di cui all'articolo 9 è funzionante. 4.   Il paragrafo 3 si applica solo nella misura in cui sono in vigore le pertinenti restrizioni o i pertinenti divieti relativi a tutte o a talune attività di pesca nelle zone di restrizione della pesca.»; 50) dopo l'articolo 54 quater è inserito il capo seguente: « Capo IV bis Controllo della pesca senza peschereccio Articolo 54 quinquies Pesca senza peschereccio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la pesca senza peschereccio nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia praticata conformemente agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca. 2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri: a) predispongono un sistema di rilascio di licenze o altro sistema di registrazione alternativo per le persone fisiche e giuridiche che esercitano tali attività; e b) fanno sì che i quantitativi di specie, stock o gruppi di stock catturati siano registrati e che tali registrazioni siano trasmesse per via elettronica alle autorità competenti. 3.   Le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di pesca senza peschereccio o il loro rappresentante registrano le catture di cui al paragrafo 2, lettera b), e tali registrazioni contengono in particolare le informazioni seguenti: a) l'identificativo unico del giorno di pesca; b) l'identificativo unico nel sistema di cui al paragrafo 2, lettera a); c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; d) la data delle catture; e) la categoria di attrezzi da pesca, ove applicabile; f) le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi — in una voce distinta — i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione; g) ove applicabile, le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui. 4.   Le registrazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono trasmesse alle autorità competenti per via elettronica almeno una volta nel corso delle 24 ore successive all'inizio dell'attività di pesca. 5.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la pesatura delle catture nonché il formato e la presentazione della dichiarazione di cattura di cui al paragrafo 3, tenuto conto, se necessario, delle specificità dell'attività di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 51) l'articolo 55 è sostituito dal seguente: «Articolo 55 Pesca ricreativa 1.   Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia praticata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca. A tal fine gli Stati membri costieri predispongono un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa. Gli Stati membri costieri possono utilizzare un sistema elettronico di cui al secondo comma sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri costieri, entro il 10 maggio 2024 la Commissione sviluppa tale sistema. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione. 2.   Ad eccezione dei dati relativi alla pesca ricreativa registrati e trasmessi a norma del paragrafo 3 e fatta salva la raccolta dei dati relativi alla pesca ricreativa ai sensi del regolamento (UE) 2017/1004, gli Stati membri costieri raccolgono dati sulle catture effettuate da persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di specie, stock o gruppi di stock per i quali l'Unione fissa possibilità di pesca e che sono oggetto di un piano pluriennale o soggetti all'obbligo di sbarco. Tali dati sono raccolti mediante meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia stabilita da ciascuno Stato membro costiero e notificata alla Commissione. Gli Stati membri costieri trasmettono tali dati alla Commissione almeno una volta all'anno con riferimento all'anno civile precedente. 3.   Gli Stati membri costieri provvedono affinché le persone fisiche che praticano la pesca ricreativa siano registrate e affinché registrino e dichiarino le rispettive catture tramite un sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con la seguente tempistica: a) in relazione alle specie, agli stock o ai gruppi di stock oggetto di misure di conservazione dell'Unione che si applicano specificamente alla pesca ricreativa, quali contingenti, limiti di cattura in peso e limiti di cattura in numero di esemplari, quotidianamente; e b) in relazione alle specie, agli stock o ai gruppi di stock per i quali l'Unione fissa possibilità di pesca o che sono oggetto di un piano pluriennale o che sono soggetti all'obbligo di sbarco, e per i quali un parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), del CIEM o di un organismo scientifico equivalente indica che la pesca ricreativa incide in misura significativa sulla mortalità per pesca, a decorrere dal 1o gennaio 2030. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, l'elenco delle specie, degli stock o dei gruppi di stock cui si applica il primo comma, lettera b), e stabilire la frequenza di registrazione e dichiarazione di tali catture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. 4.   La registrazione e la dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa da persone fisiche possono essere eseguite per conto di queste ultime da una persona giuridica. 5.   È vietata la commercializzazione o la vendita delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa. 6.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) la trasmissione alla Commissione dei dati sulle catture raccolti dagli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3; b) la marcatura dell'attrezzo utilizzato per la pesca ricreativa, ad eccezione degli attrezzi portatili, in modo semplice e proporzionato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. 7.   Il presente articolo si applica alle attività di pesca ricreativa, comprese le attività di pesca organizzate da entità commerciali attive nel settore del turismo e delle competizioni sportive.»; 52) l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente: « TITOLO V CONTROLLO NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO »; 53) al titolo V, il capo I è sostituito dal seguente: « Capo I Disposizioni generali Articolo 56 Principi applicabili al controllo della commercializzazione 1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto, salvo se diversamente stabilito da altre norme della politica comune della pesca. 2.   Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie nella legislazione dell'Unione, gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, dell'immagazzinamento o del trasporto sono in grado di comprovare la relativa zona geografica d'origine dei prodotti. Articolo 56 bis Composizione delle partite di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1.   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato. 2.   Ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*10) (“nomenclatura combinata”) contiene solo: a) prodotti della pesca di un'unica specie, della stessa presentazione del prodotto e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci; oppure b) prodotti dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione del prodotto e provenienti dalla stessa unità di produzione in acquacoltura. 3.   In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, i quantitativi di prodotti della pesca rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, di peso complessivo inferiore a 30 kg, di più specie e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione del prodotto, per nave da cattura e al giorno, possono essere inseriti nella stessa partita. 4.   In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, i quantitativi di prodotti della pesca rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, di più specie costituiti da individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dalla stessa nave da cattura, o gruppo di navi da cattura, possono essere suddivisi in partite per fini diversi dal consumo umano diretto. 5.   Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata può solo essere fusa con un'altra partita o essere suddivisa, se la partita creata dalla fusione o quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le condizioni seguenti: a) per la nuova o le nuove partite vengono fornite le informazioni relative alla rintracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafo 5; b) l'operatore responsabile dell'immissione sul mercato della nuova partita o delle nuove partite conserva ed è in grado di fornire informazioni sulla composizione della nuova o delle nuove partite, relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in essa o in esse contenute e ai quantitativi dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la o le compongono. 6.   Il presente articolo non si applica ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali, ai molluschi ornamentali o alle alghe ornamentali. Articolo 57 Norme comuni di commercializzazione 1.   Gli Stati membri fanno sì che i prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione siano messi a disposizione sul mercato nel rispetto di tali norme. Gli Stati membri effettuano controlli per garantire detta conformità. Tali controlli possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto e la ristorazione. 2.   In tutte le fasi della catena di approvvigionamento, gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, dell'immagazzinamento o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere in grado di comprovare che i prodotti sono conformi, ove applicabile, alle norme comuni di commercializzazione. Articolo 58 Rintracciabilità 1.   Fatti salvi i requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono suddivisi dagli operatori in partite e sono rintracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. 2.   Le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura messe a disposizione o che saranno probabilmente messe a disposizione sul mercato sono adeguatamente contrassegnate per assicurare la rintracciabilità di ogni partita. 3.   Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4.   Le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3, nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, e nel capitolo 12, sottovoce 1212 21, della nomenclatura combinata sono corredate di una serie minima di informazioni in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 5, 10 e 11 del presente articolo. 5.   Per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata sono messe a disposizione almeno le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione della partita; b) nel caso di prodotti non importati nell'Unione, i) per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca o l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca, oppure ii) per tutti i prodotti dell'acquacoltura compresi nella partita, il nome e il numero di registrazione del produttore o dell'unità di produzione in acquacoltura; c) nel caso di prodotti importati: i) per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, il numero IMO o, se non pertinente, un altro identificativo unico della nave o delle navi da cattura, se pertinente, e il numero del certificato o dei certificati di cattura presentati a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008, se pertinente, o ii) per tutti i prodotti dell'acquacoltura compresi nella partita, il nome e, ove disponibile, il numero di registrazione dell'unità di produzione in acquacoltura; d) il codice FAO alfa 3 e la denominazione scientifica delle specie; e) la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013; f) per i prodotti della pesca, la categoria di attrezzi da pesca di cui alla prima colonna dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1379/2013; g) la data o le date di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura; h) i quantitativi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui; i) laddove nella partita siano presenti prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, informazioni, in una voce distinta, sui quantitativi in chilogrammi di peso netto o sul numero di individui di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione; j) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura soggetti a norme comuni di commercializzazione, le informazioni necessarie per conformarsi a tali norme. 6.   In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, le informazioni elencate al paragrafo 5: a) siano conservate; e b) siano messe a disposizione in formato digitale dell'operatore al quale il prodotto della pesca o dell'acquacoltura è fornito e, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti. 7.   Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite o in cui tali prodotti sono stati importati possano accedere alle informazioni di cui al paragrafo 5, in particolare quando le informazioni sono fornite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo ovvero un sistema di marcatura. 8.   Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti della pesca venduti direttamente al consumatore dalle navi da cattura, dagli operatori che praticano la pesca senza peschereccio o dagli operatori che praticano la pesca d'acqua dolce, purché i prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. Per il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico, la soglia è di due individui per consumatore al giorno. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti dell'acquacoltura venduti direttamente al consumatore dall'unità di produzione in acquacoltura, purché i prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti dell'acquacoltura per consumatore al giorno. 9.   La Commissione conduce uno studio sulla fattibilità dei sistemi e delle procedure di rintracciabilità, comprensivo di informazioni minime sulla rintracciabilità, in relazione ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, della nomenclatura combinata, al fine di definire norme dettagliate riguardanti tali prodotti. Lo studio comprende un'analisi delle soluzioni o dei metodi digitali disponibili che soddisfino i criteri relativi alla rintracciabilità di cui al presente regolamento, tenendo conto al tempo stesso delle conseguenze sui piccoli operatori. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di rintracciabilità per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, della nomenclatura combinata, compreso l'uso di sistemi digitali, sulla base dei risultati dello studio condotto conformemente al paragrafo 9 del presente articolo. Tali requisiti si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2029. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di rintracciabilità per le partite e la composizione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 12, sottovoce 1212 21, della nomenclatura combinata, compreso l'uso di sistemi digitali. Tali requisiti si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2029. 12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis concernenti: a) i requisiti tecnici minimi relativi alla registrazione e alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, a norma del paragrafo 6; b) i metodi di marcatura delle partite e l'apposizione fisica delle informazioni relative alla rintracciabilità sulle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura; c) una maggiore cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l'accesso alle informazioni che accompagnano una partita; d) i requisiti di rintracciabilità per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata contenenti più specie di cui all'articolo 56 bis, paragrafi 3 e 4, e per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata risultanti dalla fusione o dalla suddivisione di partite diverse di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 5; e) le informazioni sulla zona geografica pertinente. 13.   Il presente articolo non si applica ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali, ai molluschi ornamentali o alle alghe ornamentali. (*10)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1)." (*11)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).»;" 54) all'articolo 59, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificativo unico nelle banche dati nazionali. 3.   Il presente articolo non si applica ai consumatori che acquistano prodotti della pesca che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono destinati esclusivamente al consumo privato, purché tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. Per il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico, tale soglia è di due individui per consumatore al giorno.» ; 55) l'articolo 60 è sostituito dal seguente: «Articolo 60 Pesatura dei prodotti della pesca 1.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i quantitativi di prodotti della pesca siano pesati, per specie, immediatamente dopo lo sbarco in uno Stato membro, dagli operatori di cui al paragrafo 5 e con i sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti, prima che tali prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato. I comandanti dei pescherecci dei paesi terzi che sbarcano prodotti della pesca nell'Unione rispettano le norme che disciplinano la pesatura applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione. 2.   In caso di sbarchi al di fuori dell'Unione e fatte salve le disposizioni specifiche applicabili definite, in particolare, negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile o nel diritto dei paesi terzi interessati, i comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti garantiscono che tutti i quantitativi di prodotti della pesca siano pesati, ove possibile, immediatamente dopo lo sbarco e prima che tali prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato. 3.   In deroga al paragrafo 1 e fatta salva l'approvazione da parte della Commissione mediante atti di esecuzione, gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono consentire che tali prodotti siano pesati con sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti: a) al momento dello sbarco, in conformità di un piano di campionamento adottato a norma del paragrafo 10, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita; b) a bordo, nel caso di prodotti della pesca sottoposti a cernita, purché tali prodotti siano pesati al momento dello sbarco in conformità di un piano di campionamento adottato a norma del paragrafo 10. Spetta allo Stato membro di bandiera concedere la deroga alle navi da cattura battenti la sua bandiera e accertarsi che i sistemi di pesatura a bordo siano approvati; c) dopo il trasporto verso una località situata nel territorio dello Stato membro in cui è avvenuto lo sbarco, in conformità di un piano di controllo adottato a norma del paragrafo 10, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita; d) dopo il trasporto dallo Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati verso una località situata nel territorio di un altro Stato membro, in conformità di un programma comune di controllo adottato a norma del paragrafo 10 e previo accordo tra gli Stati membri interessati, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita. 4.   Il comandante garantisce che tutti i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati siano pesati dall'operatore di cui al paragrafo 5. 5.   La pesatura è effettuata da un operatore, che è un acquirente registrato, un centro d'asta registrato, un'organizzazione di produttori o altra persona fisica o giuridica, compreso il comandante, e che le autorità competenti hanno autorizzato a svolgere le attività di pesatura. L'operatore che effettua la pesatura è responsabile della correttezza della pesatura. Gli operatori che pesano i prodotti della pesca compilano un registro di pesatura per ciascuno sbarco. Essi conservano i registri di pesatura per un periodo di tre anni. 6.   Gli Stati membri verificano che gli operatori di cui al paragrafo 5 siano adeguatamente attrezzati per svolgere le attività di pesatura. 7.   I risultati della pesatura sono trasmessi immediatamente al comandante e, ove applicabile, al vettore. Sono utilizzati per la compilazione della dichiarazione di sbarco e, ove applicabile, del documento di trasporto. In deroga al primo comma del presente paragrafo, in caso di prodotti della pesca pesati da un funzionario conformemente al paragrafo 9, il risultato di tale pesatura è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e, ove applicabile, del documento di trasporto. 8.   Gli Stati membri possono richiedere agli operatori di cui al paragrafo 5 di trasmettere periodicamente, o su richiesta, i registri di pesatura alle loro autorità competenti. 9.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato in tale Stato membro sia pesato da loro funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco. 10.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 56) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 60 bis Norme dettagliate sulla pesatura 1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti: a) la definizione delle procedure di pesatura; b) i registri di pesatura, compresa la tenuta di tali registri; c) l'ora della pesatura; d) i sistemi di pesatura, compresi i sistemi di pesatura a fini di controllo; e) la pesatura dei prodotti della pesca congelati; f) la detrazione di ghiaccio e acqua; g) l'accesso delle autorità competenti ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme speciali per la pesatura di determinate specie pelagiche. Tali norme possono riguardare: a) la pesatura delle catture di aringhe, sgombri, melù e sugarelli; b) i porti in cui è effettuata la pesatura; c) la notifica da inviare alle autorità competenti prima dell'entrata in porto; d) lo scarico; e) il giornale di pesca; f) gli impianti di pesatura pubblici; g) gli impianti di pesatura privati; h) la pesatura del pesce congelato; i) la tenuta dei registri di pesatura; j) la nota di vendita e la dichiarazione di assunzione in carico; k) i controlli incrociati; l) il controllo della pesatura.»; 57) l'articolo 61 è soppresso; 58) l'articolo 62 è sostituito dal seguente: «Articolo 62 Compilazione e presentazione delle note di vendita 1.   Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o le organizzazioni di produttori autorizzati dagli Stati membri registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 48 ore dalla prima vendita, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta od organizzazioni di produttori sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita. 2.   Lo Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la prima vendita, qualora non sia lo Stato membro di bandiera della nave da cattura interessata, provvede affinché una copia della nota di vendita, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. 3.   Se la prima vendita dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita provvede affinché una copia della nota di vendita, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stati sbarcati tali prodotti. 4.   Qualora la prima vendita avvenga al di fuori dell'Unione, il comandante della nave da cattura dell'Unione o un rappresentante del comandante trasmette, per via elettronica, una copia della nota di vendita, o altro documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dalla prima vendita. 5.   Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o a un documento sostitutivo assimilabile ai sensi degli articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*12), lo Stato membro interessato adotta le disposizioni necessarie affinché i dati riguardanti i quantitativi e il prezzo, al netto dell'imposta per la fornitura di beni all'acquirente, siano identici a quelli indicati nella fattura. 6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) la registrazione degli acquirenti; b) il formato delle note di vendita; c) la registrazione e la trasmissione delle note di vendita per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. (*12)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;" 59) l'articolo 63 è soppresso; 60) gli articoli 64, 65 e 66 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 64 Contenuto delle note di vendita 1.   Le note di vendita di cui all'articolo 62 recano un identificativo unico e contengono i seguenti dati: a) l'identificativo unico della bordata di pesca; b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura; c) il porto di sbarco o il luogo di sbarco e la data di completamento dello sbarco; d) il nome dell'operatore o del comandante della nave da cattura e, se si tratta di un'altra persona, il nome del venditore; e) il nome, il numero di partita IVA, il codice fiscale o altro identificativo unico dell'acquirente; f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; g) i quantitativi di ciascuna specie in peso di prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui; h) per tutti i prodotti soggetti a norme comuni di commercializzazione, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione del prodotto e la freschezza, secondo quanto previsto; i) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui; j) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5; k) il luogo e la data della vendita; l) se possibile, il numero di riferimento e la data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita; m) se del caso, un riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico di cui all'articolo 66 o al documento di trasporto di cui all'articolo 68; n) il prezzo al netto delle tasse e la valuta; o) se disponibile, l'uso previsto dei prodotti della pesca, ad esempio per il consumo umano o come sottoprodotti di origine animale. 2.   In deroga al paragrafo 1, in caso di pesca senza peschereccio, la nota di vendita contiene almeno le seguenti informazioni: a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a); b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca; c) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f), g), h), i), k), l), m), n) e o), del presente articolo. Articolo 65 Esenzioni dagli obblighi riguardanti le note di vendita Gli articoli 62 e 64 non si applicano ai consumatori che acquistano un quantitativo di prodotti della pesca non superiore a 10 kg al giorno che non vengono successivamente venduti ma sono esclusivamente destinati al consumo privato. Per il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico, tale soglia è di due individui per consumatore al giorno. Articolo 66 Compilazione e presentazione della dichiarazione di assunzione in carico 1.   Qualora i prodotti della pesca siano destinati a una messa in vendita successiva, gli operatori responsabili del magazzinaggio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 4 e trasmettono per via elettronica, entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di assunzione in carico contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'assunzione in carico. I suddetti operatori sono responsabili dell'esattezza della dichiarazione di assunzione in carico. 2.   Qualora non sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'assunzione in carico provvede affinché una copia della dichiarazione di assunzione in carico, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. 3.   Qualora l'assunzione in carico abbia luogo al di fuori dell'Unione, il comandante del peschereccio dell'Unione o un rappresentante del comandante trasmette, per via elettronica, una copia della dichiarazione di assunzione in carico o altro documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dall'assunzione in carico. 4.   La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 reca un identificativo unico e contiene almeno le seguenti informazioni: a) l'identificativo unico della bordata di pesca; b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura; c) il porto di sbarco o il luogo di sbarco e la data di completamento dello sbarco; d) il nome dell'operatore o del comandante della nave da cattura; e) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; f) i quantitativi di ciascuna specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui; g) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5; h) la denominazione e l'indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati e il loro identificativo unico; i) se del caso, un riferimento al documento di trasporto di cui all'articolo 68; j) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui. 5.   In deroga al paragrafo 4, in caso di pesca senza peschereccio, la dichiarazione di assunzione in carico contiene almeno le seguenti informazioni: a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a); b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca; c) le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere e), f), h), i) e j), del presente articolo. 6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione della dichiarazione di assunzione in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 61) l'articolo 67 è soppresso; 62) l'articolo 68 è sostituito dal seguente: «Articolo 68 Trasporto dei prodotti della pesca e compilazione e presentazione del documento di trasporto 1.   Se trasportati anteriormente alla prima vendita, anche nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere c) e d), o anteriormente alla prima vendita in un paese terzo, i prodotti della pesca sono accompagnati da un documento di trasporto in cui figurano i prodotti della pesca e i quantitativi trasportati. 2.   Prima dell'inizio del trasporto di cui al paragrafo 1, il vettore trasmette per via elettronica il documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione dei prodotti della pesca, a seconda dei casi. 3.   Il vettore è responsabile dell'esattezza del documento di trasporto. 4.   Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 reca un identificativo unico e contiene almeno le seguenti informazioni: a) il luogo o i luoghi nonché l'indirizzo o gli indirizzi di destinazione della spedizione o delle spedizioni e l'identificativo del mezzo di trasporto e del vettore; b) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca; c) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura; d) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; e) i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui, eventualmente per luogo di destinazione; f) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5, se applicabile; g) il nome, l'identificativo unico e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari; h) il luogo, la data e l'ora di carico; i) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui. 5.   In deroga al paragrafo 4, in caso di pesca senza peschereccio, il documento di trasporto contiene almeno le seguenti informazioni: a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a); b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca; c) le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), d), e), g), h) e i), del presente articolo. 6.   Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 25 km dal luogo di sbarco. 7.   Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare che la vendita ha avuto effettivamente luogo. 8.   Gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi e le responsabilità del vettore ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 7 si applichino ad ogni altro operatore. 9.   Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 23 o da un documento equivalente riguardante i quantitativi dei prodotti della pesca trasportati, a condizione che il documento che sostituisce il documento di trasporto contenga le stesse informazioni di cui al paragrafo 4 o 5 del presente articolo, a seconda dei casi. 10.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione del documento di trasporto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 63) al titolo V, il capo III è soppresso; 64) l'articolo 71 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione, aeromobili di sorveglianza o altri mezzi di sorveglianza;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione e all'EFCA.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il formato e il contenuto del rapporto di sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.» ; 65) l'articolo 73 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità del trattato, gli osservatori di controllo presenti a bordo dei pescherecci designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca in relazione ai pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti. 2.   Gli osservatori di controllo: a) possiedono le qualifiche necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni e ricevono periodicamente una formazione da parte degli Stati membri o, se del caso, dell'EFCA; b) sono indipendenti rispetto all'armatore, al titolare della licenza, al comandante del peschereccio e a qualunque altro membro dell'equipaggio; c) non hanno alcun legame economico con l'operatore; d) eseguono le loro mansioni in modo non discriminatorio; e) sono provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente dalla nave.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora gli osservatori di controllo rilevino un'infrazione grave, compreso l'atto di ostacolare o in qualche modo impedire lo svolgimento delle loro mansioni, ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di bandiera.» ; c) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8.   Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono chiedere agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata di contribuire a tali costi, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis concernenti: a) la metodologia da utilizzare per individuare le navi da sottoporre a un programma di osservazione di controllo; b) il formato e il contenuto dei rapporti di osservazione; c) il sistema di comunicazione per gli osservatori di controllo; d) le norme riguardanti la sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci; e) le misure volte a garantire l'indipendenza degli osservatori di controllo, incluse le modalità della loro remunerazione; f) le mansioni degli osservatori di controllo anche in caso di sospetta infrazione grave; g) i requisiti minimi relativi all'abilitazione e alla formazione degli osservatori di controllo.» ; 66) al titolo VII, il capo I è sostituito dal seguente: « Capo I Disposizioni generali Articolo 74 Svolgimento delle ispezioni 1.   Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni. 2.   I funzionari svolgono le loro mansioni conformemente alle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, lungo il litorale, nei porti e nei luoghi di sbarco, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca. 3.   I funzionari si accertano che le attività svolte dagli operatori e dai comandanti siano conformi alle norme della politica comune della pesca e, in particolare, verificano: a) la legalità dei prodotti della pesca detenuti a bordo, immagazzinati, trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasformati o commercializzati nonché l'esattezza della documentazione o delle pertinenti trasmissioni elettroniche; b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio, per le specie oggetto di catture accessorie e per le catture detenute a bordo e la conformità ad altre misure tecniche applicabili per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini; c) la presenza a bordo di attrezzature per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48; d) se applicabile, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie; e) la marcatura e l'identificazione delle navi e degli attrezzi da pesca; f) le informazioni sul motore di cui all'articolo 40; g) l'uso e il funzionamento dei sistemi REM e di altri dispositivi di controllo elettronici, se applicabile; h) il rispetto delle norme relative agli osservatori di controllo, se applicabile. 4.   I funzionari possono esaminare tutte le zone e tutti i ponti e i locali pertinenti. Possono inoltre esaminare le catture, trasformate o no, gli attrezzi da pesca, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissione elettronica pertinente che ritengano necessaria per verificare il rispetto delle norme della politica comune della pesca. I funzionari possono interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione. 5.   I funzionari ricevono la formazione necessaria per lo svolgimento delle loro mansioni. 6.   L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al mezzo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione. 7.   Le autorità competenti degli Stati membri pongono in essere procedure atte a garantire che qualsiasi reclamo in merito allo svolgimento delle ispezioni sia oggetto di indagini adeguate. 8.   Se un funzionario che effettua un'ispezione ha motivo di ritenere che un peschereccio pratichi attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato quale definito all' della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato, tale funzionario ne informa le altre autorità competenti di tale Stato membro. 9.   Gli Stati membri costieri possono, prendendo gli opportuni accordi con lo Stato membro di bandiera, invitare i funzionari delle autorità competenti di tale Stato membro a partecipare alle ispezioni dei pescherecci battenti la bandiera di quest'ultimo, mentre tali navi operano nelle acque dello Stato membro costiero o sbarcano nei suoi porti o nei suoi luoghi di sbarco. 10.   Gli Stati membri adottano un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare. Per i tipi di pesca soggetti a programmi specifici di controllo e ispezione di cui all'articolo 95, tale approccio è definito conformemente alla metodologia armonizzata stabilita dagli Stati membri in cooperazione con l'EFCA. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme specifiche sullo svolgimento delle ispezioni. Tali norme possono riguardare: a) l'autorizzazione e le norme minime relative all'abilitazione dei funzionari preposti alle ispezioni a terra o in mare; b) il coordinamento delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione tra Stati membri; c) le mansioni dei funzionari autorizzati a svolgere le ispezioni; d) lo svolgimento delle ispezioni a terra o in mare. Articolo 75 Obblighi dell'operatore e del comandante 1.   L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari — e li assistono — nell'esercizio delle loro mansioni relative alle ispezioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, comprese le stive, ai mezzi di trasporto, ai container o ai locali di magazzinaggio in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati o ai locali in cui gli attrezzi da pesca sono immagazzinati o riparati. Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme sugli obblighi dell'operatore e del comandante relativi alle ispezioni. Articolo 76 Rapporto di ispezione 1.   I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato. Qualora sia stata constatata un'infrazione grave, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa anche alla Commissione. Se l'ispezione è condotta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente al presente regolamento, o in acque o in porti di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio a detto Stato membro o paese terzo. 2.   I funzionari comunicano i risultati dell'ispezione all'operatore o al comandante, che ha la possibilità di formulare osservazioni in merito all'ispezione e ai risultati. Tali osservazioni sono rispecchiate nel rapporto di ispezione. Il funzionario indica nel giornale di pesca che è stata effettuata un'ispezione. 3.   Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul formato e sul contenuto minimi dei rapporti di ispezione, sulla loro compilazione e sulla loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Articolo 77 Ammissibilità dei rapporti di ispezione e di sorveglianza I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell'Unione, funzionari di un altro Stato membro, funzionari della Commissione o autorità competenti di un paese terzo costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, i rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell'Unione, funzionari di un altro Stato membro o funzionari della Commissione sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri. Articolo 78 Banca dati elettronica 1.   Ciascuno Stato membro istituisce e tiene aggiornata una banca dati elettronica in cui inserisce tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi agli operatori stabiliti nel suo territorio e ai pescherecci battenti la sua bandiera redatti dai suoi funzionari, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai suoi funzionari. La Commissione e l'EFCA hanno accesso remoto alle banche dati degli Stati membri, conformemente all'articolo 110. 2.   Ciascuno Stato membro conserva in formato elettronico i rapporti di ispezione e di sorveglianza dei pescherecci battenti la sua bandiera redatti da funzionari di paesi terzi. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Articolo 79 Ispettori dell'Unione 1.   Gli Stati membri e la Commissione notificano all'EFCA un elenco di funzionari da includere nell'elenco degli ispettori dell'Unione. L'EFCA tiene e aggiorna l'elenco degli ispettori dell'Unione, compresi i funzionari degli Stati membri, della Commissione e dell'EFCA stessa. Essa mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli Stati membri. 2.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possono effettuare ispezioni in conformità del presente regolamento nel territorio degli Stati membri e nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. Se l'ispezione è condotta nel territorio di uno Stato membro, gli ispettori dell'Unione non designati da tale Stato membro possono effettuare tali ispezioni solo in presenza di un funzionario addetto all'ispezione designato da tale Stato membro o con l'accordo di tale Stato membro. 3.   Gli ispettori dell'Unione possono essere incaricati: a) dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95; b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali l'Unione è tenuta ad effettuare il controllo. 4.   Gli ispettori dell'Unione possono fornire assistenza per quanto riguarda le attività di formazione relative al controllo e all'ispezione, comprese attività di formazione per i funzionari di paesi terzi. 5.   Per lo svolgimento dei loro compiti e fatto salvo il paragrafo 6, gli ispettori dell'Unione hanno accesso immediato, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione, a: a) tutte le zone a bordo dei pescherecci dell'Unione e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto, e b) tutti i documenti e le informazioni pertinenti necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare i giornali di pesca, le licenze di pesca, la certificazione della potenza del motore, i dati ricavati dai sistemi REM, le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo e le note di vendita. 6.   Gli ispettori dell'Unione non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia oltre il territorio dello Stato membro d'origine o al di fuori delle acque dell'Unione soggette alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato membro d'origine. 7.   Quando sono assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione, i funzionari della Commissione o dell'EFCA non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia. 8.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) la notifica degli ispettori dell'Unione all'EFCA; b) l'adozione e la tenuta dell'elenco degli ispettori dell'Unione; c) la notifica degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali di gestione della pesca; d) i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione; e) i rapporti degli ispettori dell'Unione; f) le misure adottate a seguito dei rapporti degli ispettori dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 67) all'articolo 80, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque o nei porti di paesi terzi conformemente agli accordi internazionali.» ; 68) al titolo VII, l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente: « Procedura in caso di infrazione »; 69) l'articolo 82 è sostituito dal seguente: «Articolo 82 Obblighi dei funzionari in caso di infrazione 1.   Se le informazioni raccolte in sede di ispezione o ogni altro dato o informazione pertinenti lo inducono a ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario: a) annota l'infrazione constatata nel rapporto di ispezione; b) adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi all'infrazione constatata; c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione all'autorità competente. d) informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso l'infrazione o colta in flagrante mentre la commetteva del fatto che tale infrazione può comportare l'applicazione di sanzioni e l'assegnazione di un congruo numero di punti ai sensi dell'articolo 92. Ciò è registrato nel rapporto di ispezione. 2.   I funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino a quando non siano state prese le misure necessarie con riguardo all'indagine di cui all'articolo 85. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per le ispezioni effettuate nei locali in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono sbarcati, immagazzinati, trasformati o commercializzati, nonché per le ispezioni durante il trasporto di tali prodotti. Se l'ispezione è effettuata su un veicolo utilizzato per il trasporto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, il veicolo non è autorizzato a proseguire fino a quando non siano state prese le misure necessarie con riguardo all'indagine di cui all'articolo 85.»; 70) l'articolo 84 è soppresso; 71) al titolo VII, sono soppressi i termini seguenti: « Capo IV Procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni »; 72) gli articoli 85 e 86 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 85 Procedimento 1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 72, all'articolo 83, paragrafo 2, e all'articolo 86, le autorità competenti degli Stati membri adottano opportune misure in conformità del titolo VIII e procedono immediatamente all'indagine qualora, nel corso di un'ispezione effettuata dai propri funzionari, dai funzionari di altri Stati membri, dagli ispettori dell'Unione o dai funzionari di paesi terzi, sia stata constatata un'infrazione, oppure nel caso in cui dati o informazioni pertinenti inducano le autorità competenti degli Stati membri a ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca. 2.   In caso di infrazione grave, gli Stati membri adottano opportune misure immediate ai sensi dell'articolo 91. Articolo 86 Trasferimento del procedimento 1.   Lo Stato membro nel cui territorio o nelle cui acque sia stata constatata un'infrazione può trasferire il procedimento attinente all'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui la persona sospettata di aver commesso un'infrazione è cittadina, d'intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento del fine di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2. 2.   Lo Stato membro di bandiera può trasferire il procedimento attinente a un'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro che ha constatato tale infrazione, d'intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento del fine di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2.»; 73) l'articolo 87 è soppresso; 74) l'articolo 88 è sostituito dal seguente: «Articolo 88 Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo 1.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non adottano opportune misure nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all'articolo 86, i quantitativi di pesce catturati, rigettati in mare, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo. 2.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, i quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o trasbordo, dopo aver interpellato gli Stati membri interessati. 3.   Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, rigettati in mare, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.»; 75) il titolo VIII è sostituito dal seguente: « TITOLO VIII ESECUZIONE DELLE NORME Articolo 89 Misure e sanzioni volte a garantire il rispetto delle norme 1.   Conformemente al loro diritto interno e alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile, e in modo sistematico: a) avviano procedimenti conformemente all'articolo 85; b) adottano opportune misure quando è constatata un'infrazione; e c) applicano sanzioni a norma del presente titolo nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che hanno commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o ne sono ritenute responsabili. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro avente giurisdizione in caso di infrazione notificano, senza indugio e in conformità del diritto interno, allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro competente per i procedimenti amministrativi o penali tali procedimenti o altre misure adottate a norma del presente titolo. 3.   Entro il 10 aprile 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e la informano, senza indugio, di eventuali successive modifiche delle stesse. Articolo 89 bis Sanzioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale infrazione siano oggetto di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri assicurano che il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie applicate conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale sia proporzionato alla gravità delle infrazioni e sufficientemente severo da scoraggiare a tutti gli effetti ulteriori infrazioni e da privare chi ne è responsabile dei vantaggi economici derivanti o previsti dall'infrazione commessa, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la propria professione. A tal fine si tiene conto delle misure di esecuzione immediate adottate ai sensi dell'articolo 91. 3.   Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità, della natura e della portata dell'infrazione, compresi il pregiudizio o il livello del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino interessato, la sua durata o reiterazione e l'accumularsi di infrazioni simultanee. Gli Stati membri possono tenere conto anche della situazione economica del trasgressore al fine di assicurare il carattere dissuasivo di tali sanzioni. 4.   Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione di natura pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico derivante o previsto dall'infrazione. Articolo 90 Infrazioni gravi 1.   Ai fini del presente regolamento, per »infrazione grave« si intende un'infrazione quale prevista al paragrafo 2 o ritenuta grave ai sensi del paragrafo 3. 2.   Costituisce un'infrazione grave: a) pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; b) falsificare o occultare marcature, l'identità o la registrazione di un peschereccio; c) occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine; d) ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni; e) effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato; f) effettuare operazioni di trasferimento o ingabbiamento, in particolare secondo le definizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13), in violazione delle norme della politica comune della pesca; g) effettuare il trasbordo da o su navi figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, effettuare operazioni di trasferimento o partecipare a operazioni di pesca congiunta con tali navi, oppure prestare assistenza a queste ultime o rifornirle; h) partecipare al funzionamento, alla gestione e alla proprietà, anche in qualità di titolare effettivo secondo la definizione dell', punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), di una nave figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, o fornire servizi, compresi servizi logistici, assicurativi e altri servizi finanziari, ad operatori collegati a tale nave; i) svolgere attività di pesca in violazione delle norme applicabili in una zona di restrizione della pesca; j) pescare, catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita specie per le quali tali attività sono vietate, alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/1241; k) svolgere attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura per le quali l'operatore non dispone di un contingente o non ha accesso al contingente dello Stato membro di bandiera, specie il cui contingente è esaurito o la cui pesca è sospesa, temporaneamente vietata o oggetto di un periodo di divieto, eccezion fatta per le catture accidentali, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi della lettera j); l) esercitare, gestire o possedere un peschereccio privo di nazionalità e quindi senza bandiera ai sensi del diritto internazionale; m) utilizzare attrezzi da pesca o metodi vietati ai sensi dell' del regolamento (UE) 2019/1241 o di altre norme equivalenti della politica comune della pesca; n) falsificare documenti, informazioni o dati, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca; o) manomettere un motore o il dispositivo per il monitoraggio continuo della potenza del motore della nave allo scopo di aumentarne la potenza per superare quella massima continua indicata nel certificato del motore; p) svolgere attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato quale definito all' della Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato. 3.   Costituisce un'infrazione grave, laddove l'autorità competente dello Stato membro interessato determini che sia soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nell'allegato IV: a) usare documenti, informazioni o dati falsificati o non validi, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca; b) non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione, conservazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dai sistemi di controllo dei pescherecci nonché i dati riguardanti le notifiche preventive, le dichiarazioni di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le dichiarazioni di assunzione in carico, i documenti di trasporto o le note di vendita come prescritto dalle norme della politica comune della pesca, ad eccezione degli obblighi relativi al margine di tolleranza di cui alla lettera c); c) non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione delle stime dei quantitativi entro il margine di tolleranza autorizzato, conformemente all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15); d) non adempiere gli obblighi relativi alle caratteristiche o all'uso degli attrezzi da pesca, dei dispositivi acustici di dissuasione, dei dispositivi di selettività o di concentrazione del pesce, in particolare per quanto riguarda marcatura e identificazione, zone, profondità, periodi, numero di attrezzi e dimensioni di maglia, ovvero dell'apparecchiatura di cernita, dell'apparecchiatura per la separazione dell'acqua o dell'apparecchiatura per la trasformazione, oppure non rispettare le misure per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2; e) non salpare e detenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua del pescato (slipping), o non effettuare lo sbarco, ove applicabile, il trasbordo o il trasferimento di specie soggette all'obbligo di sbarco, comprese le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione delle norme della politica comune della pesca applicabili alla pesca o alle zone di pesca; f) svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione applicabili di tale organizzazione, o in violazione di dette misure, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2 o di altre lettere del presente paragrafo; g) mettere a disposizione sul mercato prodotti della pesca o dell'acquacoltura in violazione delle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2 o di altre lettere del presente paragrafo; h) svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o praticare la vendita di prodotti della pesca catturati nell'ambito della pesca ricreativa; i) commettere infrazioni multiple delle norme della politica comune della pesca; j) svolgere una delle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), in relazione a una nave che pratica la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e non figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca; k) utilizzare la potenza del motore al di là di quella massima continua certificata e registrata nel registro della flotta peschereccia dello Stato membro; l) sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 bis; m) svolgere attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca derivanti dalla pesca INN; n) smaltire illegalmente in mare attrezzi da pesca o altri attrezzi da un peschereccio. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che modifichino i criteri di cui all'allegato IV qualora vi siano chiare indicazioni che ciò è necessario per garantire un'applicazione efficace e proporzionata delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e tra di essi. Essa tiene conto, in particolare, del parere del gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle conclusioni della relazione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 118, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali modifiche non aggiungono nuovi criteri e abrogano i criteri solo in casi eccezionali. Articolo 91 Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi 1.   Se dati o informazioni pertinenti inducono le autorità competenti degli Stati membri a ritenere che una persona fisica abbia commesso un'infrazione grave o una persona giuridica ne sia responsabile o se una persona fisica è stata colta in flagranza di un'infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano misure immediate e pertinenti in conformità del loro diritto interno, quali: a) la cessazione delle attività di pesca; b) il dirottamento del peschereccio in un porto; c) il dirottamento del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione; d) la costituzione di una garanzia; e) il sequestro del peschereccio, del mezzo di trasporto, degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca o dei proventi realizzati dalla vendita delle catture o dei prodotti della pesca; f) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca; g) il fermo temporaneo del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati; h) la sospensione dell'autorizzazione di pesca; i) la cessazione temporanea delle attività commerciali. 2.   Le misure immediate di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da impedire il perdurare dell'infrazione grave constatata, da consentire l'avvio di ogni azione necessaria ad assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi a tale infrazione e da permettere alle autorità competenti di portare a termine la loro indagine. 3.   Lo Stato membro interessato notifica immediatamente allo Stato di bandiera le misure di cui al paragrafo 1, in conformità del suo diritto interno. Articolo 91 bis Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi 1.   Fatte salve altre sanzioni applicate conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché un'infrazione grave che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia passibile di sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui importo minimo è pari ad almeno il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave e il cui importo massimo è pari ad almeno cinque volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave. 2.   In caso di infrazione grave reiterata entro un arco temporale di tre anni che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, gli Stati membri provvedono affinché l'infrazione grave sia passibile di sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui importo minimo è pari ad almeno due volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave e il cui importo massimo è pari ad almeno otto volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire nel loro ordinamento giuridico interno importi standard per le sanzioni amministrative di natura pecuniaria anziché sanzioni amministrative minime. Gli importi standard minimi non sono inferiori al valore medio dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura ottenuti a seguito di un'infrazione grave. In caso di infrazione grave reiterata di cui al paragrafo 2, gli importi standard minimi non sono inferiori al doppio del valore medio. Gli Stati membri che stabiliscono tali importi standard possono autorizzare gli organi giurisdizionali o le autorità competenti a discostarsi da tali importi standard, ove necessario, affinché le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, e a imporre sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui ammontare massimo è pari ad almeno cinque volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave o, in caso di infrazione grave reiterata di cui al paragrafo 2, ad almeno otto volte tale valore. 4.   Il livello minimo o l'importo standard delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria stabilito ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica l'applicazione di eventuali norme relative a circostanze attenuanti e ad altri fattori, previste dal diritto interno, quando si tratta di decidere in merito alle sanzioni da applicare in ogni singolo caso. 5.   Nel calcolare il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave, gli Stati membri tengono conto dei prezzi nazionali relativi alla prima vendita, dei prezzi sui principali mercati internazionali pertinenti per le specie e la zona di pesca interessate o dei prezzi indicati nella piattaforma dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) al momento in cui è stata commessa l'infrazione. 6.   Qualora l'infrazione grave non abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le sanzioni amministrative di natura pecuniaria sono stabilite dagli Stati membri conformemente all'articolo 89 bis, a un livello tale da garantire che siano effettive, proporzionate e dissuasive. 7.   Gli Stati membri possono inoltre, in alternativa, ricorrere a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, garantendo nel contempo che tali sanzioni abbiano un effetto equivalente alle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo. Articolo 91 ter Sanzioni accessorie 1.   Le sanzioni di cui agli articoli 89, 89 bis e 91 bis possono essere accompagnate da altre sanzioni, in particolare: a) il fermo del peschereccio o dei pescherecci o del veicolo o dei veicoli coinvolti nell'infrazione; b) la confisca del peschereccio o dei pescherecci, del veicolo o dei veicoli, degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca vietati; c) la sospensione o la revoca della licenza di pesca o dell'autorizzazione di pesca; d) la riduzione o la revoca dei diritti di pesca; e) l'esclusione dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca; f) il divieto di fruire di sovvenzioni o aiuti pubblici; g) la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008; h) la radiazione del peschereccio dal registro nazionale; i) la sospensione o la cessazione di una parte o della totalità delle attività economiche dell'operatore connesse alla politica comune della pesca; j) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività commerciali relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 2.   Gli Stati membri determinano, conformemente al loro diritto interno, la durata delle sanzioni di cui al paragrafo 1. 3.   Quando un peschereccio è soggetto a fermo a norma del paragrafo 1, lettera a), deciso dal suo Stato membro di bandiera, o si vede sospendere o revocare l'autorizzazione di pesca conformemente al paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro di bandiera sospende la licenza di pesca di tale peschereccio per la stessa durata o la revoca. Articolo 92 Sistema a punti per infrazioni gravi 1.   Gli Stati membri applicano un sistema a punti per le infrazioni gravi descritte all'articolo 90, fatta eccezione per le infrazioni gravi che non si applicano al titolare della licenza di pesca o al comandante. 2.   Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica è ritenuta responsabile di tale tipo di infrazione, al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato è assegnato un numero di punti calcolato conformemente all'allegato III. 3.   I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro titolare della licenza di pesca per la nave da cattura interessata qualora quest'ultima o la licenza sia venduta, ceduta o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione, anche in un altro Stato membro. 4.   Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave relativa alla nave e commessa durante il suo comando, conformemente all'allegato III. Se il comandante della nave non è cittadino dello Stato membro di bandiera, lo Stato membro di bandiera notifica il numero di punti assegnato al comandante, allo Stato membro di cui il comandante è cittadino o, nel caso di cittadini di paesi terzi, a qualsiasi Stato interessato. 5.   Se nel corso di un'ispezione sono constatate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza di pesca o dal comandante, sono assegnati i punti previsti per ogni infrazione grave commessa conformemente al paragrafo 2, fino a un massimo di 12 punti per tutte le infrazioni di cui trattasi. 6.   Se il numero totale di punti è pari o superiore a 18, la licenza di pesca e/o il diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante sono automaticamente sospesi per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a: quattro mesi se la sospensione avviene una seconda volta e il numero di punti è pari o superiore a 36; otto mesi se la sospensione avviene una terza volta e il numero di punti è pari o superiore a 54; un anno se la sospensione avviene una quarta volta e il numero di punti è pari o superiore a 72. Nel caso in cui la sospensione avvenga una quinta volta e il numero di punti sia pari o superiore a 90, la licenza di pesca e il diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante sono revocati e il peschereccio non è utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché una persona fisica per la quale è stata determinata la sospensione o la revoca del diritto di esercitare il comando di un peschereccio a norma del paragrafo 6 non sia autorizzata a operare in qualità di comandante a bordo di un peschereccio battente la loro bandiera. In caso di sospensione del diritto di esercitare il comando, il presente paragrafo si applica solo per il periodo della sospensione. 8.   Se il titolare della licenza di pesca o il comandante non commette infrazioni gravi nei tre anni successivi alla data in cui è stata commessa l'ultima infrazione grave accertata, tutti i punti sono cancellati. 9.   Allorché uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera abbia confermato, ai sensi del proprio diritto interno, che è stata commessa un'infrazione grave nella sua giurisdizione, ne dà comunicazione allo Stato membro di bandiera affinché quest'ultimo stabilisca e assegni il numero di punti conformemente all'allegato III. 10.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti responsabili dell'istituzione del sistema di assegnazione dei punti per le infrazioni gravi, dell'assegnazione del numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante e del trasferimento dei punti conformemente al paragrafo 3. 11.   Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle procedure nazionali non pregiudichi l'efficacia del sistema a punti. 12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme concernenti: a) il seguito da dare alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto di esercitare attività di pesca in qualità di comandante; b) le misure da adottare in caso di attività di pesca illegale durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto di esercitare attività di pesca in qualità di comandante; c) le condizioni che giustificano la cancellazione dei punti; d) la registrazione dei comandanti autorizzati ad esercitare attività di pesca e la registrazione dei punti assegnati ai comandanti. 13.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) la notifica delle decisioni riguardanti l'assegnazione dei punti; b) il trasferimento dei punti conformemente al paragrafo 3; c) la cancellazione della licenza di pesca o la revoca del diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante, per la persona responsabile di un'infrazione grave, dagli elenchi pertinenti; d) l'obbligo di fornire informazioni sul sistema a punti istituito dagli Stati membri per i comandanti di pescherecci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Articolo 92 bis Responsabilità delle persone giuridiche 1.   Una persona giuridica è ritenuta responsabile di un'infrazione grave quando questa è stata commessa a suo vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica in questione e che detenga una posizione dominante in seno a tale persona giuridica in virtù di uno qualsiasi degli elementi che seguono: a) il potere di rappresentanza della persona giuridica; b) la facoltà di assumere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) la facoltà di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2.   Una persona giuridica può essere ritenuta responsabile qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia consentito a una persona fisica soggetta all'autorità della persona giuridica di commettere un'infrazione grave a vantaggio di quest'ultima. 3.   La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici delle infrazioni considerate. Articolo 92 ter Obbligo di notifica della decisione definitiva 1.   Le autorità competenti dello Stato membro avente giurisdizione in merito a un'infrazione notificano, senza indugio e in conformità delle procedure applicabili a norma del diritto interno, allo Stato di bandiera, allo Stato di cui la persona fisica che ha commesso l'infrazione è cittadina o in cui è stabilita la persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione nonché, ove opportuno, allo Stato costiero, allo Stato di approdo o allo Stato in cui ha luogo la trasformazione qualsiasi decisione definitiva attinente all'infrazione. In caso di infrazioni gravi constatate nelle acque o nei porti dell'Unione in relazione a pescherecci battenti bandiera di paesi terzi, le autorità competenti dello Stato membro interessato notificano inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi decisione definitiva attinente alle infrazioni. 2.   Nel caso di una notifica da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera assegna il numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante del peschereccio interessato. Articolo 93 Registro nazionale delle infrazioni 1.   Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni accertate alle norme della politica comune della pesca commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, e da pescherecci battenti la bandiera di un paese terzo o da cittadini di un paese terzo che hanno commesso infrazioni nelle acque soggette alla loro giurisdizione o nel loro territorio, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri introducono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e interessate da procedimenti in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro avente giurisdizione conformemente all'articolo 92 ter. 2.   Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, uno Stato membro può chiedere ad altri Stati membri di fornire le informazioni contenute nel loro registro nazionale riguardanti le persone e i pescherecci sospettati dallo Stato membro richiedente di aver commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano. 3.   Se uno Stato membro chiede informazioni riguardanti un'infrazione a un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce senza indugio le informazioni pertinenti sulle persone fisiche o giuridiche e sui pescherecci coinvolti nell'infrazione. 4.   I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione. (*13)  Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1)." (*14)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)." (*15)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).»;" 76) al titolo IX sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 93 bis Programmi nazionali di controllo 1.   Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni e il controllo delle norme della politica comune della pesca. I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati una volta all'anno, se necessario, in particolare tenendo conto delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione e di eventuali dati supplementari. Gli Stati membri notificano i loro programmi nazionali di controllo alla Commissione entro tre mesi dalla loro istituzione o dal loro aggiornamento. 2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sui programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni, tenendo conto degli obiettivi della politica comune della pesca, del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. Articolo 93 ter Relazione annuale degli Stati membri sul controllo e sulle ispezioni 1.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e pubblicano sul loro sito web una relazione annuale sui controlli e sulle ispezioni eseguiti nell'anno precedente. A tal fine, gli Stati membri possono fare riferimento alle informazioni fornite nel quadro dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 95. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni: a) risorse esistenti disponibili per il controllo e le ispezioni: il numero di navi di ispezione, aeromobili ufficiali e sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) ufficiali; altri mezzi di controllo e di ispezione; il numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno); la dotazione di bilancio; b) il numero e il tipo di controlli e ispezioni eseguiti; c) il numero e il tipo di infrazioni constatate e accertate, comprese le infrazioni gravi; d) il numero di azioni di follow-up, per ciascun tipo di infrazione, quali sanzioni amministrative, sanzioni penali, misure di esecuzione immediate o numero di punti assegnato per le infrazioni accertate. 3.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica sul proprio sito web una raccolta delle informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno precedente. La Commissione può chiedere l'assistenza dell'EFCA per la raccolta di tali informazioni. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 77) all'articolo 95, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Alcuni tipi di pesca possono essere assoggettati a programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione e di concerto con gli Stati membri interessati, quali tipi di pesca saranno soggetti a tali programmi in funzione delle necessità di controllo specifico e coordinato dei tipi di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2. 2.   Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione. Tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti.» ; 78) all'articolo 102, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto redatto entro tre mesi dalla richiesta della Commissione. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, prorogare tale termine per un periodo ragionevole. 4.   Se l'indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di sanare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell'audit di cui all'articolo 100, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un piano d'azione con detto Stato membro. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.» ; 79) l'articolo 104 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale, la Commissione, qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock, può chiudere temporaneamente, mediante atti di esecuzione, le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro ha dimostrato, con prove scritte ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.» ; 80) al titolo XI, capo III, l'intestazione è sostituita dalla seguente: « Capo III Detrazioni e adeguamenti di contingenti e sforzo di pesca »; 81) l'articolo 105 è così modificato: a) al paragrafo 2, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   In deroga al paragrafo 2, qualora uno o più Stati membri superino un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock di cui l'Unione dispone nel quadro di un accordo internazionale, la Commissione procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte assegnati a tale Stato membro nello stesso lasso di tempo della detrazione applicata nel quadro dell'accordo internazionale e applicando un fattore moltiplicatore conformemente ai paragrafi 2 e 3.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora un fattore moltiplicatore sia applicabile anche nel quadro di un pertinente accordo internazionale alla parte dell'Unione, il fattore moltiplicatore da applicare alla detrazione del contingente dello Stato membro fissata a norma del paragrafo 2 bis è il più alto tra i due fattori moltiplicatori applicabili.» ; d) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «4.   In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione può, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro al fine di tener conto del livello del superamento. 5.   Se non è possibile procedere a una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale contingente, quota o parte di stock o gruppo di stock, la Commissione può, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1. 6.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il contingente modificato rispetto al quale è calcolato il superamento, le detrazioni dai contingenti nonché la durata delle detrazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.» ; 82) l'articolo 106 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.» ; b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   In caso di superamento dello sforzo di pesca di cui dispone uno Stato membro in una zona geografica o per un dato tipo di pesca, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:»; c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale sforzo di pesca massimo consentito per lo stock in questione, la Commissione può, nell'anno o negli anni successivi, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti lo sforzo di pesca massimo consentito rispetto al quale è calcolato il superamento, le detrazioni dallo sforzo di pesca nonché la durata delle detrazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.» ; 83) l'articolo 107 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca e del fatto che ciò può costituire una grave minaccia per la conservazione di stock per i quali sono state fissate possibilità di pesca o un regime di sforzo di pesca, la Commissione può, nell'anno o negli anni successivi, mediante atti di esecuzione, procedere a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock, oppure dallo sforzo di pesca, assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock interessati.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che il tipo di pesca considerato può essere esercitato in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto: a) dell'entità e della natura dell'inosservanza; b) della gravità della minaccia per la conservazione degli stock; c) del danno causato allo stock dall'inosservanza.» ; 84) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 107 bis Adeguamento delle possibilità di pesca in caso di riduzione della parte dell'Unione nel quadro di accordi internazionali Qualora il superamento ad opera di uno o più Stati membri di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock di cui l'Unione dispone nel quadro di un accordo internazionale porti a una riduzione della parte dell'Unione nel quadro di tale accordo internazionale, il Consiglio, nell'assegnare le possibilità di pesca per tale stock o gruppo di stock a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'anno in relazione al quale tale riduzione è effettuata, adegua i contingenti degli Stati membri che non sono all'origine di superamenti aumentandoli fino al valore dei contingenti che sarebbero stati attribuiti a tali Stati membri se la parte dell'Unione nel quadro dell'accordo internazionale non fosse stata ridotta. Qualora non si possa procedere a tale adeguamento in un determinato anno perché la parte dell'Unione è insufficiente, i quantitativi rimanenti sono adeguati nel corso dell'anno successivo.»; 85) l'articolo 109 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri istituiscono una banca dati elettronica per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e siano presentati dagli operatori, dai comandanti o da altre persone autorizzate a norma del presente regolamento entro i termini previsti dalle norme della politica comune della pesca.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2: a) gli Stati membri convalidano i seguenti dati, compresi i dati registrati nel quadro degli accordi di pesca di cui all', paragrafo 1, mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati: i) i dati sulla posizione del peschereccio; ii) i dati relativi all'attività di pesca, in particolare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di trasbordo e le notifiche preventive; iii) i dati sullo sforzo di pesca; iv) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita; v) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca; vi) i dati relativi al controllo della potenza del motore; b) gli Stati membri convalidano i dati elencati alla lettera a) avvalendosi in particolare dei dati seguenti, se disponibili: i) i dati del sistema di rilevamento delle navi; ii) i dati relativi agli avvistamenti; iii) i dati AIS; iv) i dati ricavati dai rapporti di ispezione; v) i dati ricavati dai rapporti degli osservatori di controllo; vi) i dati ricavati dai sistemi REM.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se si riscontra un'incongruenza tra i dati, lo Stato membro interessato effettua e documenta le indagini, le analisi e i controlli incrociati necessari. I risultati delle indagini e la relativa documentazione sono trasmessi alla Commissione su richiesta. Se si ha motivo di sospettare che è stata commessa un'infrazione, lo Stato membro effettua anche indagini e adotta le misure immediate necessarie ai sensi degli articoli 85 e 91.» ; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Gli Stati membri predispongono e tengono aggiornato un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2 bis, lettere a) e b), e il seguito da dare alle incongruenze riscontrate. Il piano definisce le priorità degli Stati membri per la convalida dei dati e il seguito da dare successivamente a tali incongruenze, sulla base di un metodo basato sul rischio. Gli Stati membri presentano tale piano nazionale alla Commissione entro due mesi dalla sua adozione o dal suo aggiornamento.» ; 86) gli articoli 110 e 111 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 110 Accesso, conservazione e trattamento dei dati 1.   Gli Stati membri garantiscono alla Commissione, o all'organismo da essa designato, l'accesso remoto, in qualsiasi momento e senza preavviso, ai seguenti dati in forma non aggregata, segnatamente: a) ai dati relativi all'attività di pesca, compresi i dati relativi all'attività di pesca esercitata nel quadro degli accordi di pesca di cui all', paragrafo 1: i) i dati sulla posizione del peschereccio; ii) i dati relativi all'attività di pesca, in particolare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di trasbordo e le notifiche preventive; iii) i dati sullo sforzo di pesca; iv) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita; b) ad altri dati di controllo: i) i dati relativi agli avvistamenti; ii) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca; iii) i dati ricavati dai rapporti di ispezione; iv) i dati relativi al controllo della potenza del motore; v) i dati ricavati dalle relazioni degli osservatori di controllo; vi) i programmi nazionali di controllo; vii) l'elenco dei funzionari nazionali; c) alla banca dati elettronica, ai fini della verifica della completezza e della qualità dei dati raccolti di cui all'articolo 109. 2.   La Commissione o l'organismo da essa designato può elaborare i dati di cui al paragrafo 1 per poter adempiere i propri obblighi nel quadro delle norme della politica comune della pesca, in particolare per svolgere ispezioni, verifiche, audit e indagini, oppure delle norme previste da accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali. Inoltre, la Commissione può utilizzare i dati di cui al paragrafo 1 per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in particolare da parte di Eurostat conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) e conformemente al suo mandato. 3.   A fini di ricerca e di consulenza scientifica, i dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), nonché i dati riguardanti le catture, i rigetti e gli sbarchi elencati al paragrafo 1, lettera b), punti iii) e v), possono, ove necessario, essere forniti a organismi scientifici indipendenti riconosciuti a livello nazionale, internazionale o dell'Unione. Prima di trasferire tali dati, gli Stati membri valutano se la ricerca scientifica possa essere condotta sulla base di dati pseudonimizzati o anonimizzati. In qualsiasi consulenza o pubblicazione basata su tali dati, questi ultimi sono resi anonimi. 4.   Gli Stati membri istituiscono, implementano e ospitano le banche dati sulla pesca pertinenti in cui sono contenuti i dati di cui al paragrafo 1. 5.   Gli Stati membri trasmettono, su richiesta motivata della Commissione, i dati relativi alle infrazioni alla Commissione o all'organismo da essa designato. I dati comprendono, in particolare, la data dell'infrazione, la data della decisione definitiva nonché le sanzioni e misure applicate, compresi i punti assegnati. Articolo 111 Scambio dei dati 1.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri interessati, in particolare: a) i dati sulla posizione del peschereccio quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro; b) le informazioni del giornale di pesca quando i suoi pescherecci pescano nelle acque di un altro Stato membro, o effettuano operazioni di sbarco o trasbordo nei porti di un altro Stato membro; c) le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo quando sono effettuate operazioni di sbarco o trasbordo in porti di un altro Stato membro; d) la notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro; e) le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico quando la vendita, il trasporto o l'assunzione in carico sono effettuati in un altro Stato membro; f) i rapporti di ispezione e di sorveglianza e l'analisi del rischio per i pescherecci oggetto di ispezione in acque o in porti di un altro Stato membro. 2.   Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione o l'organismo da essa designato, trasmettendo in particolare: a) le informazioni delle note di vendita allo Stato membro di bandiera, se la prima vendita proviene da un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro; b) le informazioni della dichiarazione di assunzione in carico, se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco; c) le informazioni delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco; d) i documenti di trasporto allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di destinazione e allo Stato membro di transito del trasporto; e) i rapporti di ispezione e di sorveglianza. 3.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti riguardanti i pescherecci battenti la sua bandiera con la Commissione o l'organismo da essa designato, in particolare: a) i dati sulla posizione del peschereccio; b) le informazioni del giornale di pesca; c) le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo; d) la notifica preventiva; e) le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico; f) i rapporti di ispezione e di sorveglianza. (*16)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;" 87) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 111 bis Condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni in materia di dati Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti: a) la qualità dei dati, il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati da parte degli operatori e la convalida dei dati, compresi i controlli incrociati, le analisi e le verifiche; b) lo scambio di dati tra Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato; c) l'accesso ai dati da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato; d) l'accesso ai dati da parte di organismi scientifici dell'Unione e di Eurostat; e) l'interoperabilità e la standardizzazione delle banche dati; f) i dati di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, comprese ulteriori garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili alle banche dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 88) l'articolo 112 è sostituito dal seguente: «Articolo 112 Protezione dei dati personali 1.   I regolamenti (UE) 2016/679 (*17) e (UE) 2018/1725 (*18) del Parlamento europeo e del Consiglio, come anche le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19), si applicano al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'organismo da essa designato. 2.   I dati personali raccolti a norma del presente regolamento possono essere trattati solo per gli scopi seguenti, purché tali scopi non possano essere conseguiti con dati che non consentono l'identificazione degli interessati: a) monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso il tasso di utilizzo dei contingenti; b) convalida dei dati; c) controllo delle attività di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione o delle attività di pesca di pescherecci nelle acque dell'Unione; d) monitoraggio del controllo svolto dagli Stati membri sulle attività di pesca e lungo la catena di approvvigionamento; e) ispezioni, verifiche, audit e indagini; f) preparazione e rispetto degli accordi internazionali e delle misure di conservazione; g) gestione del rischio, valutazioni strategiche e valutazioni d'impatto; h) ricerca scientifica e consulenza scientifica, nonché produzione statistica; i) indagini su denunce e infrazioni, nonché procedimenti giudiziari o amministrativi; j) stabilire i diritti di pesca di singoli pescherecci o Stati membri o dell'Unione oppure fornire prove relative a tali diritti. 3.   I dati personali raccolti a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2 e tale periodo non supera, in ogni caso, i cinque anni dalla data in cui lo Stato membro o la Commissione ottiene i dati pertinenti. 4.   In deroga al paragrafo 3: a) i dati personali raccolti a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere e) e i), e tale periodo non supera, in ogni caso, il termine del procedimento amministrativo o giudiziario in questione o il tempo necessario per l'applicazione delle sanzioni a norma del presente regolamento, quali il sistema a punti; b) i dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 2 bis, lettera a), punti da i) a v), non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere f) e j), del presente articolo e tale periodo non supera, in ogni caso, i 10 anni dalla data in cui lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato ottiene i dati pertinenti; c) i dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 2 bis, lettera a), punti da i) a iv), non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), del presente articolo e tale periodo non supera, in ogni caso, i 25 anni dalla data in cui lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato ottiene i dati pertinenti. Se tali informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, ove necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), del presente articolo, i dati personali sono anonimizzati o pseudonimizzati. 5.   Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell', punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali che esse raccolgono a norma del presente regolamento. 6.   La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell', punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali che essa raccoglie a norma del presente regolamento. 7.   La Commissione o l'organismo da essa designato e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. La Commissione o l'organismo da essa designato e le autorità degli Stati membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza. 8.   In particolare, la Commissione adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di: a) proteggere fisicamente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche; b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione; c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali registrati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione; d) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione; e) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato; f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale finalità; g) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione; h) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento. 9.   Le autorità degli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 8 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte dalle autorità con diritto di accesso alle banche dati sulla pesca pertinenti. (*17)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*18)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)." (*19)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).»;" 89) all'articolo 113, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire che i dati coperti dal segreto professionale e commerciale che sono raccolti, ricevuti e trasmessi nell'ambito del presente regolamento siano trattati in conformità delle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 scambiati tra gli Stati membri e la Commissione possono essere trasmessi a persone diverse da quelle che devono potervi accedere per le loro funzioni negli Stati membri, presso la Commissione o presso l'organismo da questa designato solo con il consenso dello Stato membro, della Commissione o dell'organismo da essa designato che ha fornito tali dati. In caso di rifiuto, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato indica i motivi del rifiuto di trasmettere i dati. L'assenza di risposta a una richiesta di consenso entro il termine di un mese è considerata consenso. 3.   I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, salvo consenso dello Stato membro, della Commissione o dell'organismo da essa designato che ha fornito tali dati e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non vietino tale uso. In caso di rifiuto, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato indica i motivi del rifiuto.» ; 90) gli articoli 114 e 115 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 114 Siti web ufficiali Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornati siti web ufficiali per gli operatori e il pubblico, contenenti almeno le informazioni di cui all'articolo 115. Articolo 115 Contenuto dei siti web ufficiali Nei rispettivi siti web ufficiali, gli Stati membri pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca di cui all' e delle autorizzazioni di pesca di cui agli ; b) l'elenco dei porti designati, con l'indicazione delle ore di apertura, ai fini del trasbordo di cui all'articolo 20; c) un mese dopo l'entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l'elenco dei porti designati di cui all'articolo 43, con l'indicazione delle ore di apertura, e, entro i 30 giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi delle specie soggette a tale piano per ogni singolo sbarco; d) le decisioni che stabiliscono le chiusure della pesca in tempo reale, compresa una chiara definizione della zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura; e) i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione dei giornali di pesca, delle notifiche preventive, delle dichiarazioni di trasbordo, delle dichiarazioni di sbarco, delle note di vendita, delle dichiarazioni di assunzione in carico e dei documenti di trasporto di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 e 68; f) le mappe con le coordinate delle zone temporaneamente chiuse in tempo reale, con l'indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tali zone durante la chiusura; g) la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 35, comprese tutte le informazioni necessarie; h) un elenco delle zone di restrizione della pesca e delle restrizioni corrispondenti; i) un elenco degli operatori che sono autorizzati a effettuare la pesatura a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, con l'indicazione del porto e dell'impianto di pesatura; j) il programma nazionale di controllo di cui all'articolo 93 bis, ad eccezione delle parti la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia del controllo; k) la relazione annuale sul controllo e sulle ispezioni e un link al sito web della Commissione, compresa la raccolta delle informazioni contenute nelle relazioni di cui all'articolo 93 ter, paragrafo 1; l) il termine più breve per la notifica preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1 bis.»; 91) l'articolo 116 è soppresso; 92) all'articolo 117, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme in materia di assistenza reciproca riguardanti: a) la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo da essa designato; b) la designazione dell'autorità unica degli Stati membri; c) la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni; d) le richieste di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta; e) la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta; f) le relazioni degli Stati membri con la Commissione e i paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.»; 93) all'articolo 118, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il contenuto e il formato delle relazioni degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.» ; 94) l'articolo 119 è sostituito dal seguente: «Articolo 119 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. (*20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 95) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 119 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, all'articolo 15 ter, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, all'articolo 60 bis, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74,paragrafo 11, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 90, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 12, e all'articolo 107, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, all'articolo 15 ter, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, all'articolo 60 bis, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 11, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 90, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 12, e all'articolo 107, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*21). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 5, dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, dell'articolo 60 bis, paragrafo 2, dell'articolo 73, paragrafo 9, dell'articolo 74, paragrafo 11, dell'articolo 75, paragrafo 2, dell'articolo 90, paragrafo 4, dell'articolo 92, paragrafo 12, e dell'articolo 107, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*21)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 96) l'allegato I è soppresso; 97) sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti nell'allegato I del presente regolamento.
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