Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/473

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2019/473 Il regolamento (UE) 2019/473 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Obiettivo 1.   Il presente regolamento disciplina l'Agenzia europea di controllo della pesca (“Agenzia”) al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di controllo, di ispezione e di conformità per quanto concerne il rispetto delle norme della politica comune della pesca, compresa la sua dimensione esterna. 2.   A tal fine l'Agenzia collabora con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza per quanto riguarda i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei limiti del mandato e dei compiti di cui al capitolo II.»; 2) l' è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “controllo”: il controllo quale definito all', punto 3), del regolamento (CE) n. 1224/2009;»; b) è inserita la lettera seguente: «a bis) “ispezione”: l'ispezione quale definita all', punto 4), del regolamento (CE) n. 1224/2009;»; 3) l' è così modificato: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell'armonizzare l'applicazione delle norme della politica comune della pesca, contribuendo in tal modo al conseguimento dei suoi obiettivi, compreso lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;»; b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) contribuire e partecipare alle attività di ricerca e sviluppo svolte dagli Stati membri e dalla Commissione in materia di tecniche di controllo e ispezione e sviluppare progetti pilota relativi ad attività di ricerca e sviluppo concernenti tali tecniche;»; c) sono aggiunte le lettere seguenti: «k) se del caso, cooperare e coordinare le attività con altre agenzie decentrate dell'Unione nell'ambito dei loro compiti, mandati e settori di attività; l) assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati da atti legislativi dell'Unione relativamente agli obiettivi dell'Agenzia.»; 4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Scambio e trattamento di dati e informazioni 1.   La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano i dati e le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e ispezione nel territorio degli Stati membri e nelle acque dell'Unione e internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   L'Agenzia adotta, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, misure intese a garantire un'adeguata protezione della riservatezza delle informazioni raccolte o ricevute a norma del presente regolamento, conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*22) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Agenzia. 4.   In relazione al trattamento dei dati personali raccolti o ricevuti dall'Agenzia nell'adempimento del suo mandato e dei suoi compiti di cui al capitolo II del presente regolamento, l'Agenzia è considerata titolare del trattamento ai sensi dell', punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725. 5.   I dati personali raccolti o ricevuti dall'Agenzia possono essere trattati solo ai fini dell'adempimento del suo mandato e dei suoi compiti di cui al capitolo II del presente regolamento, purché tali finalità non possano essere conseguite con dati che non consentano l'identificazione degli interessati. 6.   I dati personali raccolti o ricevuti non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 5 e tale periodo non supera, in ogni caso, i cinque anni dalla data in cui l'Agenzia riceve i dati pertinenti. 7.   In deroga al paragrafo 6, i dati personali raccolti o ricevuti non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 5 riguardanti: a) la partecipazione a controlli e ispezioni o il loro coordinamento; o b) indagini su denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi. In ogni caso, i dati personali di cui al primo comma sono conservati per un periodo che non supera il termine dei procedimenti e delle indagini di cui al primo comma. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo superiore a quello di cui al paragrafo 6 o al presente paragrafo, i dati personali sono resi anonimi. 8.   Il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale dei dati personali contenuti nelle informazioni relative alle attività di pesca è effettuato solo in conformità del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e nel rispetto dell'accordo concluso con tale paese terzo o delle norme applicabili di tale organizzazione internazionale. (*22)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" 5) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Funzionari dell'Agenzia assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione I funzionari dell'Agenzia possono essere assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»; 6) all'articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), è coerente con il programma di lavoro pluriennale. Esso specifica chiaramente le aggiunte, le modifiche o le soppressioni rispetto al programma di lavoro dell'anno precedente, nonché i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità generali del programma di lavoro pluriennale.» ; 7) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Cooperazione nel settore degli affari marittimi L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa il consiglio di amministrazione in una fase precoce di tali negoziati.»; 8) all'articolo 32, il paragrafo 2 è così modificato: a) alla lettera b), le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle parole «entro il 1o luglio di ogni anno»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il documento unico di programmazione contenente, tra l'altro, la programmazione pluriennale e la programmazione annuale dell'Agenzia per l'anno successivo. Il documento unico di programmazione contiene le priorità dell'Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell'Agenzia connessi con i programmi di controllo e di ispezione ed è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio dell'Unione. Il documento unico di programmazione è adottato tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il consiglio di amministrazione trasmette senza indugio il documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»; c) è aggiunta la lettera seguente: «i) provvede a dare opportuno seguito alle conclusioni e raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dalle relazioni di audit interno o esterno, nonché a quelle che risultino dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).»; 9) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri, da sei rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza. Solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione hanno diritto di voto.» ; 10) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Riunioni 1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L'ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell'Agenzia. 2.   Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle sue riunioni, in veste di osservatore, un rappresentante delle istituzioni dell'Unione pertinenti oppure qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. 5.   Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici all'ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo, dei rappresentanti nominati dalle istituzioni dell'Unione pertinenti e della persona o delle persone di cui al paragrafo 4. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno. 6.   I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. 7.   L'Agenzia funge da segretariato del consiglio di amministrazione.»; 11) all'articolo 38, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) elabora il progetto di documento unico di programmazione e lo presenta al consiglio di amministrazione per approvazione prima dell'invio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del documento unico di programmazione, entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;»; 12) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione “Commissione”); b) oneri per servizi forniti dall'Agenzia agli Stati membri a norma dell'; c) oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall'Agenzia; d) oneri per servizi forniti dall'Agenzia all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nel quadro della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'; e) un finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie dell'Agenzia di cui all'articolo 47 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione.» ; 13) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 Valutazione 1.   Periodicamente, e almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione per esaminare in particolare: a) i risultati conseguiti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti; b) l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione agli obiettivi, al mandato e ai compiti ad essa affidati. La Commissione consulta il consiglio di amministrazione in merito ai termini di riferimento per ciascuna valutazione. 2.   La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a eventuali modifiche del presente regolamento. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.».
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