Art. 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

In vigore dal 22 nov 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008 Il regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato: 1) nel titolo del regolamento, negli articoli, nelle intestazioni dei capi e degli articoli e negli allegati, il termine «Comunità» e l'aggettivo corrispondente «comunitario» sono sostituiti, rispettivamente, dai termini «Unione» e «dell'Unione», con le opportune modifiche grammaticali; 2) all', il punto 17) è sostituito dal seguente: «17) “avvistamento”: l'osservazione, effettuata dall'autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio dell'Unione o di un paese terzo, di un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN ai sensi dell';»; 3) l' è sostituito dal seguente: « Pescherecci dediti alla pesca INN Si presume che un peschereccio pratichi la pesca INN se, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona interessata, ha esercitato una o più attività: a) di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettere da a) a m), del regolamento (CE) n. 1224/2009; o b) considerate infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, lettere da a) a f) e lettere h), i), j), l) e n), del regolamento (CE) n. 1224/2009.»; 4) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Procedura di ispezione Ai fini della verifica del rispetto delle norme, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione pertinenti, gli Stati membri applicano le disposizioni del titolo VII, capo I, del regolamento (CE) n. 1224/2009.»; 5) all'articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione ovvero qualsiasi altro dato o informazione pertinenti contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato la pesca INN ai sensi dell' del presente regolamento, il funzionario adempie gli obblighi di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Se l'ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato la pesca INN ai sensi dell', l'autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture o ad accedere ai servizi del porto.» ; 6) l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente: « Sistema di certificazione delle catture per i prodotti della pesca »; 7) all'articolo 12, il paragrafo 5 è soppresso; 8) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 12 bis Sistema informatico integrato di gestione delle informazioni per il sistema di certificazione delle catture 1.   Per consentire la gestione, il trattamento, la conservazione e lo scambio integrati delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari ai fini delle verifiche, degli accertamenti, del controllo e di altre attività ufficiali pertinenti riguardanti l'importazione, la riesportazione e, se del caso, l'esportazione di prodotti della pesca, la Commissione istituisce, per il sistema di certificazione delle catture, un sistema digitale di gestione delle informazioni (CATCH) conformemente agli articoli 12 ter, 12 quater e 12 quinquies del presente regolamento. CATCH è integrato al sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*23). 2.   Lo scambio di informazioni, di dati e di documenti relativi all'importazione, alla riesportazione e, se del caso, all'esportazione di prodotti della pesca e alle relative verifiche, alla gestione del rischio, agli accertamenti e al controllo, nonché ai documenti di cui al presente capo quali le dichiarazioni dell'importatore, i certificati di cattura, i certificati di riesportazione, le dichiarazioni, le richieste o le decisioni, tra l'importatore, il riesportatore e, se del caso, l'esportatore e le autorità competenti degli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri o tra queste ultime e la Commissione, previsti dal presente regolamento, è effettuato tramite CATCH. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 ter che integrino il presente regolamento riguardo ai casi e alle condizioni in cui è possibile stabilire esenzioni temporanee dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri si avvalgono delle informazioni presentate dagli importatori mediante CATCH conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, per la gestione dei quantitativi e, in base alla gestione del rischio, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti e l'adozione di decisioni di cui al presente capo nonché negli atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all'articolo 54 bis. Articolo 12 ter Funzioni generali di CATCH 1.   CATCH: a) permette la presentazione, il trattamento, la conservazione, la gestione e lo scambio informatizzati delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per lo svolgimento delle verifiche, la gestione del rischio, gli accertamenti, il controllo, la gestione dei quantitativi e le decisioni di cui al presente capo e nei relativi atti delegati e di esecuzione di cui al presente capo e all'articolo 54 bis, tra le autorità competenti degli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione nonché, se del caso, tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati di bandiera, dei paesi di trasformazione e di altri paesi terzi interessati, e gli importatori ed esportatori; b) prevede un meccanismo di gestione dei quantitativi volto a garantire che il peso della materia prima per una o più importazioni rientranti in un unico certificato di cattura non sia superiore al peso convalidato in tale certificato; c) entro il 10 gennaio 2028, prevede la possibilità di scambiare, con le altre autorità degli Stati membri e con le autorità doganali degli Stati membri, attraverso lo sportello unico dell'UE, informazioni, dati e documenti pertinenti per l'importazione, la riesportazione e, se del caso, l'esportazione di prodotti della pesca conformemente alle disposizioni contenute nel presente capo e agli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente capo; d) prevede la possibilità di gestire e analizzare i rischi con mezzi elettronici. 2.   CATCH è interoperabile con altri sistemi pertinenti per il contrasto della pesca INN, anche tramite un'interfaccia con i sistemi informatici nazionali esistenti e funzionanti. Articolo 12 quater Funzionamento di CATCH In linea con le norme previste per il sistema TRACES, la Commissione può adottare atti di esecuzione per il funzionamento di CATCH che stabiliscano: a) le specifiche tecniche di CATCH quale componente del sistema TRACES, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi esistenti nazionali e di altro tipo, l'identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, le condizioni di accesso, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure; b) le norme specifiche di funzionamento di CATCH e dei suoi elementi di sistema al fine di garantire la protezione dei dati personali e la sicurezza dello scambio di informazioni; c) i dispositivi di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni di CATCH; d) in quali casi e a quali condizioni può essere concesso un accesso parziale alle funzioni di CATCH ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all'articolo 13 o ad altre organizzazioni internazionali e le specifiche tecniche per tale accesso; e) le norme in base alle quali i documenti elettronici sono convalidati in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*24); f) i modelli, i moduli e le norme per il rilascio dei documenti ufficiali, anche in formato elettronico, previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui al presente capo e ai relativi allegati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2. Articolo 12 quinquies Protezione dei dati personali 1.   Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*25) e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*26) si applicano nella misura in cui le informazioni trattate tramite CATCH contengono dati personali quali definiti all', punto 1), del regolamento (UE) 2016/679. 2.   In relazione alle loro responsabilità di trasmissione delle informazioni pertinenti a CATCH e al trattamento dei dati personali che potrebbe risultare da tale attività, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell', punto 7), del regolamento (UE) 2016/679. 3.   La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell', punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alla sua responsabilità di gestione di CATCH e al trattamento dei dati personali che potrebbe risultare da tale attività. 4.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che CATCH sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 134 e 135 del regolamento (UE) 2017/625. Articolo 12 sexies Sicurezza dei dati Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che CATCH sia conforme alle norme in materia di sicurezza dei dati ai sensi degli articoli 134 e 136 del regolamento (UE) 2017/625. (*23)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1)." (*24)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)." (*25)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*26)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" 9) l'articolo 14 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Importazione di prodotti della pesca»; b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per importare i prodotti della pesca trasportati nella stessa forma nell'Unione da un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera o dallo Stato in cui ha luogo la trasformazione di cui al paragrafo 2, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di importazione: a) il o i certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera e, se applicabile, la dichiarazione di cui al paragrafo 2 come segue: i) il certificato o i certificati di cattura originali e, se applicabile, l'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 relativi ai prodotti della pesca di cui trattasi, in caso di esportazione dell'intera spedizione; o ii) una copia del o dei certificati di cattura originali e, se applicabile, una copia della dichiarazione di cui al paragrafo 2, qualora solo una parte dei prodotti della pesca di cui trattasi nella spedizione sia esportata; e b) prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo. Costituiscono prove documentate: i) qualora l'intera spedizione relativa a un certificato di cattura e, se del caso, alla dichiarazione di cui al paragrafo 2 sia esportata, il titolo di trasporto unico rilasciato per il trasporto attraverso il paese terzo a partire dal territorio dello Stato di bandiera o dello Stato in cui ha luogo la trasformazione; o ii) qualora la spedizione originale relativa a un certificato di cattura e, se del caso, alla dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia suddivisa, un documento convalidato dalle autorità competenti del paese terzo che utilizzano il modello di cui all'articolo 54 bis che almeno: — contenga una descrizione esatta dei prodotti della pesca nonché il peso della spedizione esportata, la data di scarico e quella di ricarico dei prodotti della pesca e, se applicabile, il nome dei pescherecci o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e — indichi il nome e il numero di riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio e le condizioni alle quali i prodotti della pesca sono rimasti in tale paese terzo. Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, i documenti di cui sopra possono essere sostituiti da un certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo abbia adempiuto adeguatamente i suoi obblighi di notifica. 2.   Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un'unica spedizione e trasformati in un paese terzo, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell'allegato IV: a) contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi; b) indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e c) accompagnata: i) dal o dai certificati di cattura originali qualora la totalità delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un'unica spedizione; o ii) da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parte delle catture in questione sia stata utilizzata per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un'unica spedizione. Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente i suoi obblighi di notifica.»; 10) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Tramite CATCH, l'importatore di prodotti della pesca nell'Unione presenta per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono destinati ad essere importati il certificato di cattura ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, unitamente alle informazioni riguardanti il trasporto specificate nell'appendice dell'allegato II, alla dichiarazione dello stabilimento di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e ad altre informazioni di cui agli articoli 12, 14 e 17. Il certificato di cattura, unitamente a tutti i pertinenti documenti di accompagnamento, è presentato almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista nel luogo di entrata nel territorio dell'Unione. Il termine di tre giorni lavorativi può essere adattato in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio dell'Unione o del mezzo di trasporto utilizzato. Le suddette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, tutta la documentazione presentata, in particolare il certificato di cattura, sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli articoli 20 e 22.» ; 11) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le verifiche vertono sui rischi individuati in base ai criteri per la gestione del rischio stabiliti a livello dell'Unione. Gli Stati membri possono inoltre elaborare ulteriori criteri nazionali per lo stesso scopo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali e i relativi aggiornamenti. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i criteri dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2.» ; 12) all'articolo 27, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   I pescherecci dell'Unione non sono iscritti nell'elenco delle navi INN dell'Unione se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1224/2009 contro violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all'articolo 42 del presente regolamento, fatte salve eventuali misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.» ; 13) all'articolo 38 sono aggiunti i punti seguenti: «10)   è vietata la proprietà, anche in qualità di titolare effettivo ai sensi dell', punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*27), l'esercizio o la gestione da parte di operatori dell'Unione di pescherecci battenti bandiera di tali paesi. Gli armatori dell'Unione, compresi i titolari effettivi, di pescherecci battenti bandiera di tali paesi chiedono che questi pescherecci siano cancellati dal registro di tali paesi entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti conformemente all'articolo 33 del presente regolamento. Qualora la richiesta non possa essere presentata direttamente dagli armatori, compresi i titolari effettivi, essi incaricano una persona fisica o giuridica pertinente abilitata ad agire per loro conto di chiedere tale cancellazione entro il termine previsto; 11)   sono vietati l'accesso ai servizi portuali e l'esecuzione di operazioni di sbarco o trasbordo nei porti dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di tali paesi. (*27)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;" 14) l'intestazione del capo IX è sostituita dalla seguente: « Capo IX Procedimento ed esecuzione »; 15) l'articolo 42 è sostituito dal seguente: «Articolo 42 Infrazioni gravi Ai fini del presente regolamento, per »infrazione grave« si intende qualsiasi infrazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed elencata all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ritenuta grave ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, del medesimo regolamento.»; 16) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 42 bis Procedimento in caso di infrazioni gravi Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 50 del presente regolamento, gli Stati membri applicano l'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1224/2009 qualora sia constatata un'infrazione grave.»; 17) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Misure e sanzioni In caso di infrazioni gravi, gli Stati membri applicano misure e sanzioni conformemente al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.»; 18) gli articoli da 44 a 47 sono soppressi; 19) l'articolo 54 è sostituito dal seguente: «Articolo 54 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*28). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. (*28)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 20) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 54 bis Allegati e documenti Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 ter che modifichino l'allegato I, l'allegato II, compresa la relativa appendice, e l'allegato IV e che integrino il presente regolamento adottando e aggiornando un modello per il documento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii), al fine di tener conto degli sviluppi internazionali riguardanti i sistemi di documentazione delle catture, degli sviluppi scientifici e dei progressi tecnici, nonché per apportare gli adeguamenti necessari ai fini dell'implementazione di CATCH. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 ter che modifichino ogni anno l'allegato I sulla base delle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII. Articolo 54 ter Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, e all'articolo 54 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, e all'articolo 54 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale »Legiferare meglio« del 13 aprile 2016 (*29). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 54 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*29)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 21) l'allegato II e la relativa appendice sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento; 22) nell'allegato IV, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «NUMERO DEL DOCUMENTO (*30): … Confermo che i prodotti della pesca trasformati: … (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture di cui al o ai seguenti certificati di cattura: (*30)  Inserire numero del documento di viaggio.»." Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139 Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato: 1) l'articolo 12 è soppresso; 2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Margine di tolleranza 1.   In deroga all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, fino al 10 gennaio 2028, per le catture a cui si applica il presente regolamento e che sono sbarcate senza cernita, il margine di tolleranza autorizzato è del 20 % per specie. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di sbarchi in porti inseriti nell'elenco conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, si applica il margine di tolleranza fissato in tale lettera.». Modifiche del regolamento (UE) 2017/2403 Nel titolo II del regolamento (UE) 2017/2403, il capo VI è soppresso. Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i seguenti punti dell' si applicano dal 9 gennaio 2024: a) punti 7), 8), 9), 49) e 63); b) parti dei punti 6), 13) e 51) relative allo sviluppo da parte della Commissione di: — sistemi di controllo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento; — giornali di pesca e altri sistemi per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a norma dell'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento; e — un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le definizioni di cui all', punto 1), del presente regolamento si applicano a qualsiasi articolo del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento a decorrere dalla data alla quale si applica tale articolo modificato. Per quanto riguarda altri articoli del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali definizioni si applicano dal 10 gennaio 2026. 5.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le parti dei punti 11) e 20) dell' del presente regolamento relative al margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate, rispettivamente, nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento e nella dichiarazione di trasbordo a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento si applicano dal 10 luglio 2024. 6.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l', punto 76), si applica e decorrere dal 1o gennaio 2026. 7.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l', punti 10), 14), 22), da 36) a 42) e 50), si applica dal 10 gennaio 2028. 8.   In deroga al paragrafo del presente , l', punti 58), 60) e 62), non si applica alla pesca senza peschereccio fino al 10 gennaio 2028. 9.   L' si applica a decorrere dal 9 gennaio 2024. 10.   L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026. 11.   L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026. In deroga al primo comma del presente paragrafo, l', punti 13), 19) e 20), si applica dal 9 gennaio 2024. 12.   L', punto 1), si applica a decorrere dal 10 gennaio 2028 e l', punto 2), si applica a decorrere dal 10 luglio 2024. 13.   L' si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026. 14.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo, le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione poteri delegati e competenze di esecuzione si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2024. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento si applicano a decorrere dalle date di applicazione di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e in eventuali altre disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'. Disposizioni transitorie 1.   Qualora le disposizioni del presente regolamento diventino applicabili a talune categorie di navi, in particolare le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, a una data successiva al 9 gennaio 2024, le norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 che sono modificate o abrogate dal presente regolamento e che si applicano a tali categorie di navi il giorno prima di tale data, in particolare gli articoli da 14 a 25 e 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, continuano ad applicarsi a tali categorie di navi fino alla data alla quale le disposizioni del presente regolamento diventino applicabili a tali categorie di navi. 2.   Per quanto riguarda le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, l'articolo 9, l'articolo 14, paragrafi 1, 2 e da 7 a 12, gli articoli 15, 19 bis, da 21 a 24 e 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento si applicano a tali navi a decorrere dal 10 gennaio 2028. 3.   Fino al 10 gennaio 2027 gli Stati membri possono continuare ad applicare i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento che sono stati approvati dalla Commissione conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché agli articoli 76 e 77 e agli allegati XIX, XX e XXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (30) applicabili il 9 gennaio 2024 e che non sono scaduti. 4.   A decorrere dal 10 luglio 2024 fino al 10 gennaio 2026 e in deroga all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 2, e all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 applicabili il 8 gennaio 2024, non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione delle stime dei quantitativi entro il margine di tolleranza autorizzato previsto all'articolo 90, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 quale modificato dal presente regolamento costituisce un'infrazione grave qualora siano soddisfatti uno o più criteri corrispondenti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1224/2009. 5.   Per la trasmissione elettronica tramite CATCH dei certificati di cattura e di eventuali documenti connessi conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 quale modificato dal presente regolamento, fino al 10 gennaio 2028 l'importatore può utilizzare i certificati di cattura ed eventuali documenti connessi che sono stati convalidati, approvati e firmati prima del 10 gennaio 2026 conformemente agli articoli 12 e 14 e agli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 1005/2008 applicabili al momento della loro convalida, approvazione o firma. 6.   Per quanto riguarda l'obbligo, di cui all'articolo 38, punto 10), del regolamento (CE) n. 1005/2008 come modificato dal presente regolamento, degli armatori dell'Unione, compresi i titolari effettivi, di pescherecci battenti bandiera di paesi inclusi nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti conformemente all'articolo 33 di tale regolamento di cancellare tali pescherecci dal registro di tali paesi, tale richiesta, in relazione ai paesi già inclusi in tale elenco al 9 gennaio 2024 deve essere effettuata entro il 10 marzo 2024.
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