Art. 8
Misure di risposta dell’Unione
In vigore dal 22 nov 2023
Misure di risposta dell’Unione
1. La Commissione adotta misure di risposta dell’Unione mediante atti di esecuzione qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le azioni intraprese a norma degli non hanno portato, entro un termine ragionevole, alla cessazione della coercizione economica e, se richiesto a norma dell’, paragrafo 10, alla riparazione del pregiudizio per l’Unione;
b)
l’adozione di misure di risposta dell’Unione è necessaria per tutelare gli interessi e i diritti dell’Unione e dei suoi Stati membri nel caso particolare, alla luce delle opzioni disponibili;
c)
l’adozione di misure di risposta dell’Unione è nell’interesse dell’Unione, determinato in conformità dell’.
Qualora la coercizione economica sia cessata ma il paese terzo non abbia integralmente riparato il pregiudizio per l’Unione, nonostante ciò, gli sia stato richiesto, la Commissione basa la valutazione del soddisfacimento della condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo su tutte le circostanze del caso. Tale valutazione è basata, in particolare, sulla natura e sull’entità del danno causato e sull’obbligo generale a norma del diritto internazionale consuetudinario di riparare integralmente il pregiudizio causato da un atto internazionalmente illecito.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione seleziona appropriate misure di risposta dell’Unione tra quelle elencate all’allegato I. Essa stabilisce quali di tali misure sono appropriate sulla base dei criteri di selezione e di concezione enunciati all’.
Nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione indica i motivi per i quali ritiene che le condizioni di cui a tale paragrafo siano soddisfatte e i motivi per cui ritiene che le misure di risposta dell’Unione siano appropriate alla luce dei criteri di cui all’.
3. Le misure di risposta dell’Unione sono adottate come:
a)
misure di applicazione generale; o
b)
misure che si applicano a determinate persone fisiche o giuridiche che svolgono o potrebbero svolgere le attività che rientrano nell’articolo 207 TFUE e che sono connesse o collegate al governo del paese terzo.
Le misure di risposta dell’Unione di cui al primo comma, lettera a), possono essere concepite in modo tale da incidere su determinati settori, regioni od operatori del paese terzo in conformità delle norme di origine e nazionalità che figurano nell’allegato II.
4. Qualora la misura del paese terzo costituisca un atto internazionalmente illecito, le misure di risposta dell’Unione possono consistere in misure che comportano l’inadempimento di obblighi internazionali nei confronti del paese terzo.
5. La Commissione garantisce il coordinamento dell’adozione delle misure di risposta dell’Unione con le misure che adotta in conformità di atti giuridici dell’Unione diversi dal presente regolamento al fine di rispondere alla coercizione economica.
6. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabilisce una data di applicazione differita che non deve essere successiva a 3 mesi dalla data di adozione, a meno che, alla luce di circostanze specifiche, non si preveda una data di applicazione successiva.
La Commissione fissa tale data tenendo conto delle circostanze del caso, per consentire la notifica al paese terzo a norma del paragrafo 7 e al paese terzo di cessare la coercizione economica, nonché, se richiesto, di riparare il pregiudizio per l’Unione.
7. Al momento dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione ne dà notifica al paese terzo e:
a)
invita il paese terzo a cessare immediatamente la coercizione economica e, se del caso e se richiesto, a riparare il pregiudizio per l’Unione;
b)
propone di negoziare una soluzione con il paese terzo; e
c)
informa il paese terzo dell’applicazione delle misure di risposta dell’Unione, a meno che la coercizione economica non cessi e, se del caso e se richiesto, il paese terzo non ripari il pregiudizio per l’Unione.
8. Qualora la Commissione disponga di informazioni attendibili secondo cui la coercizione economica è cessata o il paese terzo ha adottato provvedimenti concreti per cessare la coercizione economica e, se del caso, ha riparato il pregiudizio per l’Unione prima della data di applicazione differita fissata in conformità del paragrafo 6, l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevede un ulteriore rinvio della data di applicazione. Il periodo del rinvio è specificato nell’atto di esecuzione ed è tale da consentire alla Commissione di verificare l’effettiva cessazione della coercizione economica.
Qualora disponga di tali informazioni attendibili, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante che dispone di tali informazioni e la data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, differita in conformità del primo comma del presente paragrafo.
9. Se il paese terzo cessa la coercizione economica e, se del caso, ripara il pregiudizio per l’Unione prima della data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che abroga il precedente atto di esecuzione.
Tale atto di esecuzione abrogativo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
10. Fatti salvi i paragrafi 7, 8 e 9, l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 può prevedere che le misure di risposta dell’Unione si applichino senza che la Commissione inviti, a norma del paragrafo 7, lettera a), il paese terzo interessato a cessare la coercizione economica o, se del caso, a riparare il pregiudizio per l’Unione, o abbia informato, a norma del paragrafo 7, lettera c), il paese terzo interessato dell’applicazione delle misure di risposta dell’Unione ove, in casi debitamente giustificati, ciò sia necessario per preservare i diritti e gli interessi dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare l’efficacia delle misure di risposta dell’Unione.
11. Fatti salvi i paragrafi 6 e 8, qualora la coercizione economica consista in una minaccia di applicare una misura di un paese terzo che incide sugli scambi o sugli investimenti in conformità dell’, paragrafo 1, l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica dalla data di applicazione di tale misura di un paese terzo.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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