Art. 5

Accertamento riguardo alla misura del paese terzo

In vigore dal 22 nov 2023
Accertamento riguardo alla misura del paese terzo 1.   Se, a seguito di un esame effettuato a norma dell’, conclude che la misura del paese terzo soddisfa le condizioni dell’, paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta al Consiglio relativa a un atto di esecuzione con cui stabilisce che la misura del paese terzo soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1. In tale proposta la Commissione spiega in che modo tali condizioni sono soddisfatte. La proposta stabilisce un termine indicativo entro il quale la Commissione deve accertare se le condizioni dell’, paragrafo 1, siano soddisfatte. Tale termine non deve superare i 6 mesi, a meno che un termine più lungo debitamente motivato non sia necessario alla luce di specifiche circostanze del caso. 2.   Nella proposta di cui al paragrafo 1 o in una successiva proposta di atto di esecuzione del Consiglio, la Commissione propone, se del caso, che il Consiglio stabilisca che il paese terzo è obbligato a riparare al pregiudizio per l’Unione. La valutazione dell’opportunità di esigere che il paese terzo ripari il pregiudizio per l’Unione è basata su tutte le circostanze del caso. Tale valutazione è basata, in particolare, sulla natura e sull’entità del danno causato e sull’obbligo generale a norma del diritto internazionale consuetudinario di riparare integralmente il pregiudizio causato da un atto internazionalmente illecito. 3.   Prima di presentare la proposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se è utile ai fini dell’accertamento di cui al medesimo paragrafo, la Commissione, fatto salvo qualsiasi impegno nei confronti del paese terzo interessato in conformità dell’, invita il paese terzo a presentare osservazioni entro un termine prestabilito. Tale termine deve essere ragionevole e non deve ritardare indebitamente la presentazione della proposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Prima di presentare la proposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione informa il Parlamento europeo delle conclusioni dell’esame condotto in conformità dell’. 5.   Il Consiglio adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 deliberando a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare le proposte di cui ai paragrafi 1 e 2 deliberando a maggioranza qualificata. 6.   Ai fini del presente articolo il Consiglio agisce rapidamente. Il Consiglio agisce entro 8 settimane dalla presentazione delle proposte di cui ai paragrafi 1 e 2. In deroga al secondo comma, il Consiglio può agire dopo tale periodo di otto settimane a condizione che informi la Commissione del ritardo e dei relativi motivi. Il periodo complessivo di cui dispone il Consiglio per agire non deve superare di norma le 10 settimane dalla presentazione delle proposte di cui ai paragrafi 1 e 2. Nell’esercizio delle proprie competenze di esecuzione, il Consiglio applica l’, paragrafo 1, che stabilisce le condizioni per l’esistenza della coercizione economica, e i criteri enunciati al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo e spiega in che modo tali condizioni sono soddisfatte e i criteri sono applicati. 7.   Gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 8.   Il Parlamento europeo è informato di ogni atto di esecuzione proposto o adottato in conformità del presente articolo. 9.   Se il Consiglio adotta un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il paese terzo al riguardo e chiede allo stesso di porre immediatamente fine alla coercizione economica. 10.   Se il Consiglio adotta un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, la Commissione chiede al paese terzo di riparare il pregiudizio per l’Unione entro un termine ragionevole.
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