Art. 3

Definizioni

In vigore dal 22 nov 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «misura del paese terzo»: qualsiasi azione od omissione che può essere imputata a un paese terzo a norma del diritto internazionale; 2) «particolare atto»: qualsiasi atto giuridico o di altra natura, inclusa l’espressione di una posizione, da parte di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, di uno Stato membro o di un paese terzo; 3) «pregiudizio per l’Unione»: un impatto negativo, incluso un danno economico, subito dall’Unione o da uno Stato membro, inclusi gli operatori economici dell’Unione, causato dalla coercizione economica; 4) «paese terzo»: qualsiasi Stato, territorio doganale a sé stante o altro soggetto di diritto internazionale, diverso dall’Unione o da uno Stato membro.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2023/2675) — Testo vigente | Portale Normativo