Art. 3
Definizioni
In vigore dal 22 nov 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«misura del paese terzo»: qualsiasi azione od omissione che può essere imputata a un paese terzo a norma del diritto internazionale;
2)
«particolare atto»: qualsiasi atto giuridico o di altra natura, inclusa l’espressione di una posizione, da parte di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, di uno Stato membro o di un paese terzo;
3)
«pregiudizio per l’Unione»: un impatto negativo, incluso un danno economico, subito dall’Unione o da uno Stato membro, inclusi gli operatori economici dell’Unione, causato dalla coercizione economica;
4)
«paese terzo»: qualsiasi Stato, territorio doganale a sé stante o altro soggetto di diritto internazionale, diverso dall’Unione o da uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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