Art. 6
Dialogo con il paese terzo
In vigore dal 22 nov 2023
Dialogo con il paese terzo
1. In seguito all’adozione di un atto di esecuzione in conformità dell’, la Commissione prevede adeguate possibilità di consultazione con il paese terzo al fine di ottenere la cessazione della coercizione economica e, se richiesto a norma dell’, paragrafo 10, la riparazione del pregiudizio per l’Unione.
Se il paese terzo avvia consultazioni con l’Unione in buona fede, la Commissione si impegna in tali consultazioni rapidamente.
Nel corso di tali consultazioni, la Commissione può esaminare opzioni con il paese terzo che comprendono:
a)
i negoziati diretti;
b)
l’assoggettamento della questione a un procedimento di risoluzione delle controversie internazionale;
c)
la mediazione, la conciliazione o i buoni uffici di un soggetto terzo per assistere l’Unione e il paese terzo nei loro sforzi in conformità del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione cerca di ottenere la cessazione della coercizione economica sollevando la questione in qualsiasi sede internazionale pertinente dopo aver consultato il Consiglio, ove applicabile conformemente ai trattati.
3. Dopo l’adozione delle misure di risposta dell’Unione a norma dell’, la Commissione rimane disponibile ad avviare consultazioni con il paese terzo, unitamente alla possibile sospensione di qualsiasi misura di risposta dell’Unione a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2675:oj#art-6