Art. 7

Cooperazione internazionale

In vigore dal 22 nov 2023
Cooperazione internazionale La Commissione avvia consultazioni o coopera con qualsiasi paese terzo colpito da coercizione economica identica o simile o con qualsiasi paese terzo interessato, al fine di ottenere la cessazione della coercizione economica, previa consultazione del Consiglio, ove applicabile conformemente ai trattati. Tali consultazioni e tale cooperazione possono comportare, se del caso: a) la condivisione di informazioni ed esperienze pertinenti per facilitare una risposta coerente a tale coercizione economica; b) il coordinamento nei pertinenti consessi internazionali; c) il coordinamento in risposta alla coercizione economica. La Commissione invita, se del caso, gli Stati membri a partecipare alle consultazioni e alla cooperazione. Le consultazioni e la cooperazione non devono ritardare indebitamente la procedura prevista dal presente regolamento.
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