Art. 7
Cooperazione internazionale
In vigore dal 22 nov 2023
Cooperazione internazionale
La Commissione avvia consultazioni o coopera con qualsiasi paese terzo colpito da coercizione economica identica o simile o con qualsiasi paese terzo interessato, al fine di ottenere la cessazione della coercizione economica, previa consultazione del Consiglio, ove applicabile conformemente ai trattati.
Tali consultazioni e tale cooperazione possono comportare, se del caso:
a)
la condivisione di informazioni ed esperienze pertinenti per facilitare una risposta coerente a tale coercizione economica;
b)
il coordinamento nei pertinenti consessi internazionali;
c)
il coordinamento in risposta alla coercizione economica.
La Commissione invita, se del caso, gli Stati membri a partecipare alle consultazioni e alla cooperazione.
Le consultazioni e la cooperazione non devono ritardare indebitamente la procedura prevista dal presente regolamento.
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