Art. 10
Condizioni per l’applicazione delle misure di risposta dell’Unione a determinate persone fisiche o giuridiche
In vigore dal 22 nov 2023
Condizioni per l’applicazione delle misure di risposta dell’Unione a determinate persone fisiche o giuridiche
1. Ai fini dell’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), una persona fisica o giuridica può essere considerata connessa o collegata al governo del paese terzo se:
a)
tale governo detiene la proprietà effettiva di più del 50 % del capitale proprio di tale persona giuridica, esercita direttamente o indirettamente oltre il 50 % dei diritti di voto di tale persona giuridica o ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l’operato;
b)
tale persona beneficia di diritti o privilegi esclusivi o speciali concessi di diritto o di fatto dal governo del paese terzo interessato, qualora operi in un settore in cui tale governo limita a uno o più il numero di fornitori o acquirenti, o tale governo le consenta, direttamente o indirettamente, di esercitare pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza; o
c)
tale persona agisce effettivamente per conto o sotto la direzione ovvero su iniziativa del governo del paese terzo interessato.
2. Qualora la Commissione abbia motivo di ritenere che una persona fisica o giuridica soddisfi i criteri enunciati all’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), e valuti l’adozione di misure di risposta dell’Unione nei confronti di tale persona, la informa di quanto segue:
a)
i motivi per cui ritiene che tale persona soddisfi tali criteri;
b)
le misure di risposta dell’Unione che valuta di adottare nei confronti di tale persona;
c)
la possibilità per tale persona di presentare, entro un termine ragionevole, osservazioni sul fatto che essa soddisfi tali criteri.
3. Ai fini del paragrafo 2 la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, se possibile, notifica direttamente la persona interessata.
In tale avviso la Commissione dà alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni.
4. Ai fini del presente articolo, la Commissione può chiedere tutte le informazioni che ritiene pertinenti, anche richiedendole agli Stati membri.
5. Fatto salvo l’, qualora dopo l’adozione di misure di risposta dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), siano presentati alla Commissione nuovi elementi di prova sostanziali, quest’ultima riesamina se le persone interessate continuino a soddisfare i criteri di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), e le informa di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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