Art. 55

Indagini generali

In vigore dal 22 nov 2023
Indagini generali 1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e altre persone autorizzate dall’ESMA sono abilitati a: a) esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto; b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale; c) convocare e chiedere alle persone di cui all’, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale, spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’ispezione e al suo oggetto e registrarne le risposte; d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine; e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati. 2.   I funzionari dell’ESMA e altre persone autorizzate dalla stessa ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 del presente articolo esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’ qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte alle domande poste alle persone di cui all’, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni pecuniarie di cui all’ qualora le risposte alle domande poste alle persone di cui all’, paragrafo 1, risultino essere inesatte o fuorvianti. 3.   Le persone di cui all’, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste all’, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. 4.   Entro un termine ragionevole prima dell’indagine, l’ESMA informa l’autorità competente di cui all’ dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine in merito allo svolgimento di detta indagine nonché all’identità delle persone autorizzate. Su richiesta dell’ESMA, i funzionari dell’autorità competente interessata assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini. 5.   Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati come previsto al paragrafo 1, lettera e), un’autorità competente deve ottenere l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale, l’ESMA richiede tale autorizzazione. L’ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. 6.   Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
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