Art. 60

Sanzioni pecuniarie

In vigore dal 22 nov 2023
Sanzioni pecuniarie 1.   L’ESMA adotta una decisione che impone una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo qualora, conformemente all’, paragrafo 8, constata che un revisore esterno o una delle persone di cui all’, paragrafo 1, abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più delle seguenti violazioni: a) il mancato rispetto dell’, paragrafo 1, o di qualsiasi disposizione del titolo IV, capi 2 e 3; b) la presentazione di false dichiarazioni all’atto della presentazione della domanda di registrazione in qualità di revisore esterno o l’uso di qualsiasi altro mezzo irregolare per ottenere tale registrazione; c) la mancata trasmissione di informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell’ o la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione; d) il fatto di ostruire o non conformarsi ad un’indagine ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere a), b), c), o e); e) la mancata conformità all’, a causa della mancanza di una spiegazione in merito a fatti o documenti relativi all’argomento e alla finalità di un’ispezione, oppure a causa di una spiegazione errata o fuorviante; f) il fatto di esercitare l’attività di revisore esterno o sostenere di essere un revisore esterno senza avere ottenuto la registrazione in tale veste. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l’importo minimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 20 000 EUR. L’importo massimo è pari a 200 000 EUR. Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’, paragrafo 3. 3.   Qualora una persona abbia commesso una violazione di cui al paragrafo 1 e abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione pecuniaria è almeno pari all’importo del vantaggio. 4.   Se un atto o un’omissione costituisce una combinazione di più violazioni, l’ESMA applica una singola sanzione. Tale sanzione pecuniaria è quella con l’importo più elevato tra quelle applicabili per tale atto o omissione.
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