Art. 62

Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniary e delle penalità di mora

In vigore dal 22 nov 2023
Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniary e delle penalità di mora 1.   L’ESMA informa il pubblico di ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta ai sensi degli , salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale informativa non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). 2.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli sono di natura amministrativa. 3.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli costituiscono titolo esecutivo. Ai fini dell’esecuzione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, l’ESMA applica le norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo l’esecuzione. 4.   Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono assegnati al bilancio generale dell’Unione. 5.   Qualora l’ESMA decida di non infliggere sanzioni pecuniarie penalità di mora al termine di un’indagine, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.
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Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniary e delle penalità di mora (Art. 62 Regolamento (UE) 2023/2631) — Testo vigente | Portale Normativo