Art. 64
Audizione delle persone interessate dalle decisioni di cui agli articoli 59, 60 e 61
In vigore dal 22 nov 2023
Audizione delle persone interessate dalle decisioni di cui agli
1. Prima di prendere una decisione in forza degli , l’ESMA dà alle persone interessate da tale decisione la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa le proprie decisioni soltanto sulle conclusioni in merito alle quali tali persone hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente a norma dell’ al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
3. Sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dalla decisione dell’ESMA nel corso dei relativi procedimenti. Tali persone hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fatto salvo l’interesse legittimo di altre persone alla tutela del segreto professionale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell’ESMA.
Storico versioni
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