Art. 53
Segnalazione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative all’ESMA
In vigore dal 22 nov 2023
Segnalazione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative all’ESMA
1. Le autorità competenti trasmettono annualmente all’ESMA informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte a norma dell’. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.
2. Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell’, paragrafo 5, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni ivi contenute, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
3. Un’autorità competente che ha comunicato al pubblico sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali segnala contemporaneamente tali sanzioni o misure all’ESMA.
4. Le autorità competenti informano l’ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative o altre misure amministrative inflitte ma non pubblicate ai sensi dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale inflitta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2631:oj#art-53