Art. 8

Giudizio di revisione, conclusioni della revisione e raccomandazioni

In vigore dal 20 ott 2023
Giudizio di revisione, conclusioni della revisione e raccomandazioni 1.   La relazione di revisione contiene le conclusioni della revisione a cui è giunta l’organizzazione di revisione per quanto riguarda la conformità del fornitore sottoposto a revisione a ciascuno degli obblighi e degli impegni sottoposti a revisione. Le conclusioni della revisione sono: a) «positive», se l’organizzazione di revisione conclude con un livello di garanzia ragionevole che il fornitore sottoposto a revisione è conforme a un obbligo o impegno sottoposto a revisione; b) «positive con osservazioni», se l’organizzazione di revisione conclude con un livello di garanzia ragionevole che il fornitore sottoposto a revisione è conforme a un obbligo o impegno sottoposto a revisione, ma: i) l’organizzazione di revisione include osservazioni sui parametri di riferimento trasmessi dal fornitore sottoposto a revisione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a); oppure ii) l’organizzazione di revisione raccomanda miglioramenti che non hanno un impatto sostanziale sulle sue conclusioni; c) «negative», se l’organizzazione di revisione conclude con un livello di garanzia ragionevole che il fornitore sottoposto a revisione non è conforme a un obbligo o impegno sottoposto a revisione. 2.   Se una relazione di revisione contiene le raccomandazioni operative di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065, tali raccomandazioni e le relative tempistiche raccomandate sono specifiche per ciascun obbligo o impegno sottoposto a revisione per cui la conclusione della revisione di cui al paragrafo 1 sia stata «positiva con osservazioni» o «negativa». 3.   Qualora le raccomandazioni operative di cui al paragrafo 2 comprendano misure specifiche per il conseguimento della conformità, esse sono formulate in modo da spiegare la valutazione eseguita dall’organizzazione di revisione in merito al modo in cui tali misure influirebbero sulla soglia di rilevanza rispetto alla conclusione della revisione per il rispettivo obbligo o impegno sottoposto a revisione. 4.   Sulla base delle conclusioni della revisione, la relazione di revisione contiene un giudizio di revisione relativo alla conformità del fornitore sottoposto a revisione a tutti gli obblighi sottoposti a revisione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2065. 5.   Sulla base delle conclusioni relative a tutti gli impegni sottoposti a revisione, la relazione di revisione contiene uno o più giudizi di revisione, a seconda dei casi, relativi alla conformità del fornitore sottoposto a revisione a tutti gli impegni sottoposti a revisione da esso assunti a norma di ciascun codice di condotta e protocollo di crisi di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065. 6.   I giudizi di revisione a norma dei paragrafi 4 e 5 sono: a) «positivi», se l’organizzazione di revisione è giunta a una conclusione della revisione «positiva» per tutti gli obblighi o impegni sottoposti a revisione; b) «positivi con osservazioni», se l’organizzazione di revisione è giunta almeno a una conclusione della revisione «positiva con osservazioni» per un obbligo o impegno sottoposto a revisione e se non è giunta ad alcuna conclusione della revisione «negativa» per nessuno degli obblighi o impegni sottoposti a revisione; c) «negativi», se l’organizzazione di revisione è giunta a una conclusione della revisione «negativa» per almeno un obbligo o impegno sottoposto a revisione. 7.   Laddove l’organizzazione di revisione valuti che, per un periodo di tempo limitato all’interno del periodo di cui all’, paragrafo 2, il fornitore non è stato conforme a un obbligo o impegno sottoposto a revisione, la relazione di revisione documenta debitamente tale valutazione. 8.   Qualora l’organizzazione di revisione non possa fornire, con un livello di garanzia ragionevole, una conclusione della revisione a norma del paragrafo 1 o un giudizio di revisione a norma dei paragrafi 4 e 5, la relazione di revisione contiene una spiegazione delle circostanze e dei motivi per cui non è stato possibile raggiungere tale livello di garanzia.
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Giudizio di revisione, conclusioni della revisione e raccomandazioni (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/436) — Testo vigente | Portale Normativo