Art. 6
Relazione di revisione e relazione di attuazione della revisione
In vigore dal 20 ott 2023
Relazione di revisione e relazione di attuazione della revisione
1. L’organizzazione di revisione produce, senza interferenze da parte del fornitore sottoposto a revisione, la relazione di revisione di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. La relazione di revisione è redatta conformemente al modello di cui all’allegato I e contiene conclusioni dettagliate e motivate in relazione a tutti gli elementi del modello.
2. Ove applicabile, la relazione di attuazione della revisione di cui all’articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065 è redatta conformemente al modello di cui all’allegato II.
Storico versioni
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