Art. 6

Relazione di revisione e relazione di attuazione della revisione

In vigore dal 20 ott 2023
Relazione di revisione e relazione di attuazione della revisione 1.   L’organizzazione di revisione produce, senza interferenze da parte del fornitore sottoposto a revisione, la relazione di revisione di cui all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. La relazione di revisione è redatta conformemente al modello di cui all’allegato I e contiene conclusioni dettagliate e motivate in relazione a tutti gli elementi del modello. 2.   Ove applicabile, la relazione di attuazione della revisione di cui all’articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065 è redatta conformemente al modello di cui all’allegato II.
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Relazione di revisione e relazione di attuazione della revisione (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/436) — Testo vigente | Portale Normativo