Art. 5
Cooperazione e assistenza tra il fornitore sottoposto a revisione e l’organizzazione di revisione
In vigore dal 20 ott 2023
Cooperazione e assistenza tra il fornitore sottoposto a revisione e l’organizzazione di revisione
1. In un momento concordato con l’organizzazione di revisione, e in ogni caso prima dello svolgimento di qualsiasi procedura di revisione, il fornitore sottoposto a revisione trasmette all’organizzazione di revisione selezionata almeno le informazioni seguenti:
a)
una descrizione dei controlli interni predisposti in relazione a ciascun obbligo e impegno sottoposto a revisione, compresi i relativi indicatori e tutte le misurazioni attuali e precedenti, e i parametri di riferimento utilizzati dal fornitore sottoposto a revisione per affermare o monitorare la conformità agli obblighi e agli impegni sottoposti a revisione, nonché eventuali documenti giustificativi;
b)
la propria analisi preliminare dei rischi intrinseci e di controllo, laddove il fornitore sottoposto a revisione abbia effettuato tale analisi, nonché eventuali documenti giustificativi;
c)
informazioni su eventuali pertinenti strutture decisionali, competenze dei dipartimenti del fornitore, compresa la funzione di controllo della conformità a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) 2022/2065, pertinenti sistemi informatici, fonti, elaborazione e archiviazione dei dati, nonché spiegazioni in merito ai pertinenti sistemi algoritmici e alle loro interazioni.
2. Il fornitore sottoposto a revisione concede all’organizzazione di revisione, senza indebiti ritardi, l’accesso a tutti i dati necessari per l’esecuzione della revisione, compresi i dati personali, la documentazione e le informazioni sulle procedure e sui processi, nonché l’accesso ai sistemi informatici, agli ambienti di prova, al personale e ai locali di tale fornitore e di eventuali subappaltatori pertinenti.
3. Il fornitore sottoposto a revisione mette a disposizione tutte le risorse necessarie e fornisce all’organizzazione di revisione l’assistenza e le spiegazioni necessarie per analizzare le informazioni pertinenti ed effettuare le sperimentazioni, anche qualora le informazioni richieste dall’organizzazione di revisione conformemente all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 siano detenute da contraenti terzi del fornitore sottoposto a revisione.
Storico versioni
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